(Regolamento-art. 11)
Articolo 11  -  Disciplina  degli  ammassi  di  foglie  di  Posidonia
                              oceanica 
 
  1. Fatte salve le normative vigenti in  materia  di  pulizia  delle
spiagge e di gestione dei  rifiuti,  nell'area  marina  protetta  gli
ammassi di foglie di  Posidonia  oceanica  accumulati  sulle  spiagge
(banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita': 
a) nelle zone A e B non e' consentita la rimozione degli accumuli  di
   Posidonia oceanica spiaggiata; 
b) nella zona C gli accumuli di  Posidonia  oceanica  possono  essere
   rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore: 
i. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto  gestore,
   e  stoccati  nella  zona  di  retrospiaggia,   su   spiagge   poco
   accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge  interessate
   da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi
   sono stati rimossi; 
  ii. in estate, con modalita' di  rimozione  da  concordare  con  il
soggetto  gestore,  e  riposizionati  in  inverno   sull'arenile   di
provenienza; 
  iii. con modalita' di  rimozione  da  concordare  con  il  soggetto
gestore, e trasferiti in discarica. 
c) in casi  di  oggettive  condizioni  di  incompatibilita'  fra  gli
   accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione  delle  spiagge
   (fenomeni  putrefattivi  in  corso  o  mescolamento  dei   detriti
   vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi,  previa
   autorizzazione e con  modalita'  da  concordare  con  il  soggetto
   gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente; 
d) tutte le spese di raccolta  e  di  trasporto  sono  a  carico  del
   soggetto autorizzato alla rimozione.