(Regolamento-art. 13)
   Articolo 13 - Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
  1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica  e'  consentita
previa autorizzazione del soggetto gestore. 
  2. Alla  richiesta  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  allegata  una
relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
b) parametri analizzati; 
c) area  oggetto  di   studio   e   piano   di   campionamento,   con
   localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; 
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai  fini  del  prelievo  e  delle
   analisi; 
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
  3. Il prelievo di organismi  e  campioni  e'  consentito  per  soli
motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione  del  soggetto
gestore. 
  4. Le autorizzazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  3  sono
rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a
fornire  al  soggetto  gestore  una   relazione   tecnico-scientifica
sull'attivita' svolta e sui risultati della  ricerca,  nonche'  copia
delle pubblicazioni risultanti dagli studi  effettuati  in  cui  deve
essere citata la collaborazione con l'area marina  protetta,  nonche'
il  consenso  al  soggetto  gestore  di  utilizzare   per   finalita'
istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il  solo  vincolo
di citazione della fonte. 
  5. La  richiesta  di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
ricerca scientifica deve essere presentata di norma almeno 30  giorni
prima della data prevista di inizio attivita'. 
  6. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della
qualita' dell'ambiente marino devono  essere  eseguiti  nel  rispetto
delle  metodiche  di  cui  ai  protocolli  operativi  stabiliti   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle  normative
poste a tutela dell'ambiente marino costiero. 
  7. I programmi di  ricerca  scientifica  coordinati  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono
consentiti,  previa  comunicazione  al  soggetto   gestore   e   alla
Capitaneria di porto competente almeno 10  giorni  prima  dell'inizio
delle  attivita',  fornendo  le  medesime  indicazioni  di   cui   al
precedente comma 2.  Al  termine  dell'attivita'  il  richiedente  e'
tenuto   a   fornire    al    soggetto    gestore    una    relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore  di  utilizzare  per
finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo
vincolo di citazione della fonte. 
  8.  Nell'ambito  dei  programmi  di  ricerca  scientifica  per   le
finalita' di  monitoraggio  e  gestione  dell'area  marina  protetta,
specifici incarichi possono essere  affidati  nei  modi  di  legge  a
istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad  esperti
di comprovata specializzazione. 
  9. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono  versare
al  soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di  diritto   di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 34.