Articolo 13 - Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore. 4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 6. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero. 7. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.