(Regolamento-art. 14)
Articolo 14 - Disciplina delle  attivita'  di  riprese  fotografiche,
                    cinematografiche e televisive 
 
  1. Nell'area marina protetta sono consentite  attivita'  amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 
  2..  Le  riprese  fotografiche,   cinematografiche   e   televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere
preventivamente autorizzate dal soggetto gestore. 
  3.  Le  riprese  sono  consentite  secondo  le  disposizioni  e  le
limitazioni    indicate     dal     soggetto     gestore     all'atto
dell'autorizzazione e comunque senza arrecare  disturbo  alle  specie
animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina  protetta
in genere. 
  4.  Il  personale  preposto   alla   sorveglianza   puo'   impedire
l'esecuzione e la  prosecuzione  delle  attivita',  ove  le  giudichi
pregiudizievoli ai  fini  della  tutela  del  patrimonio  naturale  e
culturale, nonche' della tranquillita' dei  luoghi  dell'area  marina
protetta. 
  5. Il soggetto gestore puo' richiedere l'acquisizione di copia  del
materiale  fotografico  e  audiovisivo  professionale  prodotto,  per
motivate ragioni istituzionali e previo consenso  dell'autore,  anche
al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 
  6. La pubblicazione e la produzione  dei  materiali  fotografici  e
audiovisivi deve riportare  per  esteso  la  dicitura:  "area  marina
protetta Capo Carbonara - Comune di Villasimius". 
  7. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   riprese   fotografiche,   cinematografiche   e
televisive, i richiedenti  devono  versare  al  soggetto  gestore  un
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.