Articolo 14 - Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive 1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2.. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore. 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere. 4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita', ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 5. Il soggetto gestore puo' richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 6. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: "area marina protetta Capo Carbonara - Comune di Villasimius". 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.