(Regolamento-art. 15)
       Articolo 15 - Disciplina dell'attivita' di balneazione 
 
  1. Nelle zone A non e' consentita la balneazione. 
  2. Nelle zone B, C e D la balneazione  e'  consentita  liberamente,
nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna  e
dell'Autorita'  marittima  competente,  fatte  salve   le   eventuali
limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalita'
di tutela ambientale.