(Regolamento-art. 16)
         Articolo 16 - Disciplina delle immersioni subacquee 
 
  1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee con e/o
senza autorespiratore. 
  2. Nelle zone B non sono consentite  le  immersioni  subacquee  con
autorespiratore. 
  3. Nelle zone B, C e D  sono  consentite  le  immersioni  subacquee
senza autorespiratore  (apnea),  dall'alba  al  tramonto,  nel  pieno
rispetto delle disposizioni del soggetto gestore  e  delle  ordinanze
della Capitaneria di Porto. 
  4. Nelle zone C e D  sono  consentite,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, le immersioni subacquee con autorespiratore secondo
le seguenti modalita': 
a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore; 
b) esclusivamente dall'alba al tramonto  e  secondo  gli  orari  e  i
   periodi determinati dal soggetto gestore; 
c) in presenza di un responsabile  dell'immersione,  in  possesso  di
   brevetto   almeno   di   secondo   grado,   individuato   all'atto
   dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore; 
d) per ciascuna immersione, con un numero massimo di subacquei pari a
   4; 
e) in ciascun sito, entro il  raggio  di  50  metri  calcolato  dalla
   verticale del punto di ormeggio. 
  5.  Non  sono  autorizzate  le  immersioni   subacquee   effettuate
singolarmente. 
  6. Non e' consentito effettuare immersioni subacquee individuali  o
in gruppo nelle grotte naturali. 
  7.  Le  immersioni  subacquee,  di  qualsiasi   tipologia,   devono
svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: 
a) non e' consentito il contatto con il fondo marino,  l'asportazione
   anche parziale e il  danneggiamento  di  qualsiasi  materiale  e/o
   organismo di natura geologica, biologica e archeologica; 
b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo  agli  organismi
   marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo  materiale  e,  in
   generale,  tenere  comportamenti  che  disturbino  gli   organismi
   marini; 
c) non  e'  consentito  l'uso  di  mezzi  ausiliari  di   propulsione
   subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente  utilizzati  dalle
   persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; 
d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto piu' possibile
   aderente al corpo; 
e) e' fatto obbligo di segnalare all'Autorita' marittima competente o
   al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti
   o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di
   rimuoverli; 
f) e'   fatto   obbligo   di   informarsi    preventivamente    sulle
   caratteristiche  ambientali  e  sulle  regolamentazioni  dell'area
   marina  protetta,  in  particolare   dello   specifico   sito   di
   immersione. 
  8. Non sono consentite immersioni dietro pagamento di corrispettivo
a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse. 
  9. L'ormeggio/ancoraggio  delle  unita'  navali  a  supporto  delle
immersioni  subacquee  e'  consentito,  per  il  tempo   strettamente
sufficiente ad effettuarle, ai gavitelli contrassegnati e predisposti
dal soggetto gestore e/o in fondali sabbiosi  indicati  dal  soggetto
gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
  10. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  alle
finalita'  istitutive  dell'area  marina   protetta,   al   fine   di
determinare la  capacita'  di  carico  dei  siti  di  immersione,  il
soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e
adegua, con  successivi  provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di
riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: 
a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per  ciascun
   sito e complessivo; 
b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita'. 
  11. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee di cui ai precedenti  commi,  nonche'  per
l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti  a  tale  scopo,  i
richiedenti devono: 
a) indicare le  caratteristiche  dell'unita'  navale  utilizzata  per
   l'immersione, nonche'  gli  estremi  identificativi  del  brevetto
   subacqueo in possesso dei  singoli  soggetti;  per  le  immersioni
   subacquee  in  gruppo   e'   possibile   presentare   domanda   di
   autorizzazione cumulativa; 
b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo  di  diritto
   di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita'  indicate  al
   successivo articolo 34. 
  12. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee  le  unita'  navali  devono  attestare  il
possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
a) motore  conforme  alla  Direttiva  2003/44/CE  relativamente  alle
   emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
   entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo  a  4  tempi
   benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); 
b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico  accidentale
   e di impianti che consentono di  trasferire  i  rifiuti  a  terra,
   conformi all'allegato II - punto 5.8 del  decreto  legislativo  n.
   171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione  da
   diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. 
  13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti  a
fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate,
ai fini del monitoraggio delle attivita' svolte. 
  14. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
di contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o
gli organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.