(Regolamento-art. 17)
       Articolo 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
  1. Nell'area marina protetta sono consentite, previa autorizzazione
del soggetto  gestore,  le  visite  guidate  subacquee  con  e  senza
autorespiratore secondo le seguenti modalita': 
a) in presenza  di  guida  o  istruttore  del  centro  di  immersione
   autorizzato, dichiarato al soggetto gestore, iscritto nel registro
   regionale degli operatori del turismo subacqueo; 
b) nei soli siti di immersione appositamente segnalati  e  attrezzati
   dal  soggetto  gestore  per  un  massimo  di  due  imbarcazioni  a
   gavitello d'ormeggio; 
c) in ciascun sito  di  immersione,  entro  il  raggio  di  50  metri
   calcolato dalla verticale del punto di ormeggio. 
  2. Nelle zone A non  sono  consentite  le  attivita'  di  didattica
subacquea, fatta salva specifica autorizzazione del soggetto  gestore
che definisce annualmente con successivo  provvedimento,  sentita  la
Commissione di riserva, i siti  di  immersione,  le  modalita'  e  le
prescrizioni per le attivita' di didattica. Le attivita' di didattica
subacquea sono consentite  esclusivamente  ai  titolari  di  brevetto
"advanced ", con un minimo di 40 immersioni certificate; 
  3. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione del soggetto
gestore, le visite guidate subacquee con autorespiratore  secondo  le
seguenti modalita': 
a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore; 
b) esclusivamente  dall'alba  al  tramonto  e   secondo   gli   orari
   determinati dal soggetto gestore; 
c) per un numero massimo di 4 immersioni al giorno per ogni sito; 
d) con un numero di subacquei non superiore a 4 per  ogni  guida  del
   centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e  8  subacquei  per
   ogni immersione; 
e) la   guida   del   centro   di   immersione    autorizzato    deve
   obbligatoriamente  essere  munita  di   profondimetro   analogico,
   digitale o di  computer  d'immersione,  da  mostrare  in  caso  di
   controllo da parte delle forze predisposte alla sorveglianza. 
  4. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione del soggetto
gestore, le visite guidate  subacquee  con  o  senza  autorespiratore
secondo le seguenti modalita': 
a) nei siti di immersione individuati e secondo gli orari determinati
   dal soggetto gestore; 
b) per un numero massimo di 5 immersioni al giorno per ogni sito; 
c) con un numero di subacquei non superiore a 6 per  ogni  guida  del
   centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12  subacquei  per
   ogni immersione; 
d) per le immersioni notturne,  esclusivamente  nei  siti  e  con  le
   modalita' individuate dal soggetto gestore; 
e) per le attivita' di didattica  subacquea,  svolte  dai  centri  di
   immersione  autorizzati,  nei  siti  di  immersione   e   con   le
   prescrizioni  individuate  dal   soggetto   gestore   al   momento
   dell'autorizzazione e comunque per  un  numero  di  subacquei  non
   superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori  e  8
   subacquei. 
  5.  Nelle  zone  C  e  D  sono  consentite,  previa  autorizzazione
dell'ente  gestore,  le  visite  guidate  subacquee   con   o   senza
autorespiratore secondo le seguenti modalita': 
a) con un numero di subacquei non superiore a 6 per  ogni  guida  del
   centro autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18  subacquei  per
   ogni immersione; 
b) per un numero massimo di 6 immersioni al giorno per ogni  sito  di
   immersione; 
c) per le attivita' di didattica  subacquea,  svolte  dai  centri  di
   immersione autorizzati, nei siti e con le prescrizioni individuate
   dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione e comunque per
   un numero di subacquei non superiore a 4 per  istruttore,  per  un
   massimo di 2 istruttori e 8 subacquei; 
d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti di  immersione
   e con le modalita' individuate dal soggetto gestore; 
e) con unita' di appoggio non ormeggiata o ancorata ma  che  segue  i
   subacquei in immersione (drifting). 
  6. Le visite guidate subacquee devono svolgersi  nel  rispetto  del
codice di condotta di cui al precedente articolo 16, comma 7. 
  7. Le visite guidate subacquee per le  persone  disabili,  condotte
dai centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente  gestore,  possono
essere svolte esclusivamente in  presenza  di  guida  del  centro  di
immersione con relativa abilitazione. 
  8. Non e' consentito l'uso  improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
  9. L'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati  dal
soggetto  gestore  e'  consentito  nei  gavitelli  contrassegnati   e
appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza  di  tutela
dei fondali. 
  10. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri
d'immersione di informare gli utenti  riguardo  le  regole  dell'area
marina protetta,  l'importanza  dell'ecosistema,  le  caratteristiche
ambientali del  sito  di  immersione  e  le  norme  di  comportamento
subacqueo al  fine  di  non  arrecare  disturbo  ai  fondali  e  agli
organismi marini. 
  11. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione  deve
annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore,  gli
estremi dell'unita'  navale,  i  nominativi  delle  guide  e/o  degli
istruttori e dei partecipanti, le loro rispettive  nazionalita'  e  i
relativi brevetti di immersione, la  data,  l'orario  e  il  sito  di
immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato  ed  esibito  a
richiesta all'autorita' preposta al  controllo  o  al  personale  del
soggetto gestore. 
  12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il
30 novembre di ogni anno.  I  dati  contenuti  nei  registri  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 
  13. Il soggetto  gestore  puo'  rilasciare  annualmente  un  numero
massimo di 18 autorizzazioni per le visite guidate subacquee. 
  14. Le autorizzazioni per  l'esercizio  delle  attivita'  subacquee
sono rilasciate, sulla base del monitoraggio periodico degli  impatti
sui fondali, ai centri di immersione  in  possesso  dei  requisiti  e
criteri di eco compatibilita' individuati dal soggetto gestore. 
  15. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero
anno solare, i centri di immersione e le  organizzazioni  didattiche,
devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15  gennaio  -  15
aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata  dei  documenti
attestanti: 
a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del
   turismo subacqueo -  Sezione  Centri  di  immersione  subacquea  e
   sezione organizzazioni didattiche per le attivita' subacquee (L.R.
   n. 9/99); 
b) l'ubicazione  della  sede,  la  residenza   ed   i   recapiti   di
   reperibilita' dei responsabili legali del Centro; 
c) la validita' delle abilitazioni individuali di  ciascun  subacqueo
   operante in nome e per conto del Centro; 
d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unita' nautiche di  cui  si
   dispone; 
e) la legittima disponibilita' di una sede operativa; 
f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilita'  civile
   derivante dall'attivita' professionale esercitata; 
g) le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'. 
  16. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee, i centri  di  immersione  richiedenti
devono indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per
l'attivita',  nonche'  gli  estremi   identificativi   del   brevetto
subacqueo in possesso delle guide. 
  17. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni  per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee le unita' navali  devono  possedere  i
seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
a) motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle  emissioni
   gassose e acustiche (motori fuoribordo  elettrici,  a  4  tempi  a
   benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori  entrobordo
   conforme alla direttiva); 
b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico  e  impianti
   che  consentono  di  trasferire  i  rifiuti   a   terra   conformi
   all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del  18
   luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto  ed
   attuazione della direttiva 2003/44/CE. 
  18. I centri di immersione autorizzati dal  soggetto  gestore  sono
inoltre tenuti a: 
a) comunicare ad inizio stagione i nominativi  e  i  requisiti  delle
   proprie  guide  subacquee  e  a  segnalare  tempestivamente   ogni
   variazione dei dati gia' comunicati; 
b) comunicare ogni variazione della flotta delle  proprie  unita'  di
   appoggio, al fine di  acquisire  debita  autorizzazione  dall'ente
   gestore; 
c) comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attivita'; 
d) assicurare la diffusione agli  utenti  del  materiale  informativo
   predisposto dall'ente gestore; 
e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto  di
   segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
   successivo articolo 34. 
  19. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione
della formale dichiarazione o sottoscrizione di: 
  - presa visione  del  decreto  di  aggiornamento  dell'area  marina
protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da
parte  del  richiedente  e  del  possesso  dei   requisiti   per   la
concessione; 
  - obbligo di esporre i contrassegni identificativi predisposti  dal
soggetto  gestore  ai  fini  di  agevolare  la  sorveglianza  ed   il
controllo, nonche' il regolamento e la carta delle zone interdette. 
  - di non  svolgere  attivita'  di  accompagnamento  o  di  supporto
diverse da quelle indicate nell'autorizzazione. 
  20. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta  salva  la
facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio  effettuato
per verificare la capacita' di carico  dei  siti  di  immersione,  di
adeguare con successivi  provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di
riserva, la disciplina delle visite guidate  subacquee.  Il  soggetto
gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti  richiesti
relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini  del  rilascio
delle autorizzazioni, prevedendo: 
a) il numero massimo di autorizzazioni; 
b) i requisiti di eco-compatibilita'; 
c) i siti di immersione; 
d) il numero massimo di immersioni al  giorno,  per  ciascun  sito  e
   complessivo; 
e) il numero  massimo  di  unita'  navali  impiegabili  nelle  visite
   guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; 
f) un'adeguata turnazione  tra  le  visite  guidate  subacquee  e  le
   immersioni subacquee; 
g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
h) la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 
  21. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.