Articolo 18 - Disciplina della navigazione da diporto 1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari e' consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica. 3. Nell'area marina protetta la navigazione non e' consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione. 4. Nelle zone A non e' consentita la navigazione. 5. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso e la navigazione alle unita' navali con le seguenti modalita' e caratteristiche: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocita' non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante c) alle unita' navali adibite a trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore. d) ai natanti ed imbarcazioni in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilita': - motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva); - unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. 6. Nella zona C e' consentito l'accesso e la navigazione alle navi da diporto, in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 7. Nella zona D e' consentito l'accesso e la navigazione, oltre alle unita' navali individuate ai precedenti commi 5 e 6, alle navi da diporto. 8. Nella zona D e' consentita la navigazione a velocita' non superiore ai 20 nodi. 9. Nell'area marina protetta non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, disciplinare ulteriormente e diversamente la navigazione da diporto. 12. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica;