(Regolamento-art. 18)
        Articolo 18 - Disciplina della navigazione da diporto 
 
  1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo  di  moto
d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico
e sport acquatici similari. 
  2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari e'
consentito  esclusivamente  al  fine  di  garantire  la  gestione  di
emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni  caso
condotti da personale abilitato  al  soccorso  e  munito  di  patente
nautica. 
  3. Nell'area marina protetta la navigazione non e' consentita nelle
zone destinate alla balneazione,  come  individuate  dalle  ordinanze
dell'Autorita'  marittima  competente,  anche  se  non  segnalate  da
gavitelli di delimitazione. 
  4. Nelle zone A non e' consentita la navigazione. 
  5. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso e la  navigazione  alle
unita' navali con le seguenti modalita' e caratteristiche: 
a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; 
b) a motore, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza  di
   300 metri dalla costa e a velocita' non superiore a 10 nodi  entro
   la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600  metri  dalla  costa,
   sempre in assetto dislocante 
c) alle  unita'  navali  adibite  a  trasporto  passeggeri  e  visite
   guidate, autorizzate dal soggetto gestore. 
d) ai natanti ed imbarcazioni in linea con i  seguenti  requisiti  di
   eco-compatibilita': 
  - motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni
gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina
verde e a 2 tempi ad iniezione diretta,  motori  entrobordo  conforme
alla direttiva); 
  - unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e  impianti
che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi  all'allegato
II - punto 5.8 del decreto legislativo n°  171  del  18  luglio  2005
concernente il codice della  navigazione  da  diporto  ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE. 
  6. Nella zona C e' consentito l'accesso e la navigazione alle  navi
da diporto, in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 
  7. Nella zona D e' consentito l'accesso  e  la  navigazione,  oltre
alle unita' navali individuate ai precedenti commi 5 e 6,  alle  navi
da diporto. 
  8. Nella zona D  e'  consentita  la  navigazione  a  velocita'  non
superiore ai 20 nodi. 
  9. Nell'area marina protetta non e' consentito lo scarico a mare di
acque non  depurate  provenienti  da  sentine  o  da  altri  impianti
dell'unita' navale e di  qualsiasi  sostanza  tossica  o  inquinante,
nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 
  10. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni, con  volume  sonoro  strettamente  indispensabile  alla
percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 
  11. In relazione alle esigenze  di  tutela  ambientale  sottese  al
decreto di aggiornamento del decreto istitutivo,  al  Regolamento  di
disciplina e al presente Regolamento il soggetto  gestore  puo',  con
successivo  provvedimento,  sentita  la   Commissione   di   riserva,
disciplinare ulteriormente e diversamente la navigazione da diporto. 
  12. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli Organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica;