Articolo 19 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio 1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unita' navali dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore ai gavitelli predisposti allo scopo. 2. Nelle zone B e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in linea con i requisiti di eco compatibilita' di cui al precedente articolo 18, comma 5, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 3. Nelle zone B l'ormeggio all'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli e' consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal soggetto gestore. 4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilita' di cui al precedente articolo 18, commi 5 e 6, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 5. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore: a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore; b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale; c) e' consentita la balneazione esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area indicata dal soggetto gestore; d) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; e) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; f) non e' consentito l'ormeggio di piu' di una imbarcazione al singolo gavitello, effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore; g) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave); h) non sono consentite le attivita' che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio. 6. Non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee. 7. Ai gavitelli di ormeggio destinati a natanti e imbarcazioni e' consentito l'ormeggio di non piu' di una unita' navale. 8. Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alla legislazione nazionale e alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita'; c) alla durata della sosta. 10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 34.