(Regolamento-art. 19)
         Articolo 19 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
  1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio, fatto  salvo  per  le
unita' navali dei  centri  di  immersione  autorizzati  dal  soggetto
gestore ai gavitelli predisposti allo scopo. 
  2. Nelle zone B e' consentito, previa autorizzazione  del  soggetto
gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in  linea  con  i
requisiti di eco compatibilita' di cui  al  precedente  articolo  18,
comma 5, nelle zone individuate dal soggetto gestore  mediante  campi
boe,  posizionati  compatibilmente  con  l'esigenza  di  tutela   dei
fondali. 
  3. Nelle zone B l'ormeggio all'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli e'
consentito esclusivamente per il tempo strettamente  necessario  allo
sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti, fatta eccezione per i  mezzi
autorizzati dal soggetto gestore. 
  4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione  del  soggetto
gestore, l'ormeggio ai natanti, alle  imbarcazioni  e  alle  navi  da
diporto in linea con i requisiti di  eco  compatibilita'  di  cui  al
precedente articolo 18, commi 5  e  6,  nelle  zone  individuate  dal
soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente  con
l'esigenza di tutela dei fondali. 
  5. All'interno  degli  specchi  acquei  adibiti  a  campo  ormeggio
individuati e predisposti dal soggetto gestore: 
a) non  sono  consentite  le  attivita'   subacquee   con   o   senza
   autorespiratore; 
b) non sono consentiti  l'ancoraggio,  la  libera  navigazione  e  la
   permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca ricreativa  e
   la pesca professionale; 
c) e' consentita la balneazione esclusivamente in  prossimita'  della
   propria unita' ormeggiata, a motore spento e in  assenza  assoluta
   di manovre di altra  unita'  e  comunque  nell'area  indicata  dal
   soggetto gestore; 
d) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; 
e) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; 
f) non e' consentito  l'ormeggio  di  piu'  di  una  imbarcazione  al
   singolo  gavitello,   effettuato   esclusivamente   al   gavitello
   preassegnato dal soggetto gestore; 
g) in caso di  ormeggio  non  preassegnato,  l'ormeggio  deve  essere
   effettuato  esclusivamente  ai  gavitelli  contrassegnati  con  la
   propria categoria di unita'  da  diporto  (natante,  imbarcazione,
   nave); 
h) non sono consentite  le  attivita'  che  arrechino  turbamento  od
   ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio. 
  6.  Non  e'  consentito  l'ormeggio  delle  unita'  da  diporto  ai
gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee. 
  7. Ai gavitelli di ormeggio destinati a natanti e  imbarcazioni  e'
consentito l'ormeggio di non piu' di una unita' navale. 
  8.  Con  provvedimento  del  soggetto   gestore,   possono   essere
individuati nelle zone B, C e D specchi acquei da  adibirsi  a  campi
ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza  di  tutela  dei
fondali, realizzati e  segnalati  in  conformita'  alla  legislazione
nazionale e alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. 
  9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati  devono  richiedere
al soggetto gestore il  rilascio  dell'autorizzazione  a  fronte  del
versamento di un corrispettivo, commisurato: 
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita'; 
c) alla durata della sosta. 
  10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione  all'ormeggio  sono
disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 34.