Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe; f) «capacita' di carico», capacita' portante dell'ambiente ovvero la capacita' di uno o piu' ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio; g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo; h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto; i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a10 metri ed inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori; k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; l) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore; m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano, quali titoli di preferenza, un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta; n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; o) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; p) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; s) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico; u) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel D. Lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; v) «pesca professionale», intesa come la piccola pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, e compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di gestione nazionali adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo; w) «ripopolamento attivo», l'attivita' di trasferimento in modo artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; x) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; y) «seawatching», le attivita' professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie; z) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attivita' di immersioni e di visite guidate subacquee; aa) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta; bb) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del Codice della Navigazione; dd) «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; ee) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.