(Regolamento-art. 2)
                      Articolo 2 - Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare,  all'interno  dell'area
   marina protetta delle unita' navali al solo scopo  di  raggiungere
   porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o  aree  individuate
   dove e' consentito l'ancoraggio; 
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione  di
   individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
   mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del
   ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la  tenuta
   al fondale delle unita' navali,  effettuato  esclusivamente  dando
   fondo all'ancora; 
d) «balneazione»,  l'attivita'  esercitata  a  fine  ricreativo   che
   consiste nel  fare  il  bagno  e  nel  nuotare,  che  puo'  essere
   praticata anche con l'impiego  di  maschera  e  boccaglio,  pinne,
   calzari e guanti (snorkeling) e che puo' comportare  il  calpestio
   dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione  di
   marea; 
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto,
   attrezzate con gavitelli ancorati al  fondale,  disposti  in  file
   ordinate e segnalati per la  sicurezza  della  navigazione,  detti
   anche campi boe; 
f) «capacita' di carico», capacita' portante dell'ambiente ovvero  la
   capacita' di uno o piu' ambienti e delle sue risorse di  sostenere
   un certo numero di fattori limitanti del territorio; 
g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano  nel
   settore turistico-ricreativo subacqueo e che  offrono  servizi  di
   immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato
   allo scopo; 
h) «guida subacquea», il  soggetto  in  possesso  del  corrispondente
   brevetto  che,   a   scopo   turistico   e   ricreativo,   assiste
   professionalmente  l'istruttore  subacqueo  nell'addestramento  di
   singoli o gruppi e accompagna in immersioni  subacquee  singoli  o
   gruppi di persone in possesso di brevetto; 
i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza
   superiore a10 metri ed inferiore a  24  metri,  come  definito  ai
   sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e
   senza l'utilizzo  di  apparecchi  ausiliari  per  la  respirazione
   (autorespiratori), in modo individuale o  in  gruppo,  finalizzate
   all'osservazione dell'ambiente  marino,  senza  la  conduzione  di
   guide o istruttori; 
k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di  corrispondente
   brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o
   gruppi in  immersioni  subacquee  e  insegna  professionalmente  a
   persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione  subacquea,
   in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; 
l) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione  e  di
   servizi, sia ricreative sia culturali, finalizzate  alla  corretta
   fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della  pesca,
   valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei  pescatori,
   esercitate da imprese di  pesca  che  effettuano  l'attivita'  sia
   individualmente, sia in  forma  associata,  attraverso  l'utilizzo
   della  propria  abitazione  o  struttura,   nella   disponibilita'
   dell'imprenditore; 
m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate  ed
   incentivi, anche  economici,  finalizzati  alla  promozione  delle
   attivita' che implicano, quali titoli  di  preferenza,  un  minore
   impatto ambientale, quali preferenzialita'  nelle  autorizzazioni,
   agevolazioni negli accessi, equiparazione  ai  residenti,  tariffe
   scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta; 
n) «monitoraggio»,  la  sorveglianza  regolare   dell'andamento   dei
   parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata  alla
   valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
o) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari
   o inferiore a  10  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
   legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
p) «nave da diporto»,  qualsiasi  unita'  da  diporto  con  scafo  di
   lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto
   legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
q) «navigazione», il movimento  via  mare  di  qualsiasi  costruzione
   destinata al trasporto per acqua; 
r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  le  unita'
   navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o  pontile,
   ovvero a un'opera mobile,  in  punti  localizzati  e  predisposti,
   quale pontile galleggiante o gavitello; 
s) «pesca subacquea», l'attivita' di  pesca,  sia  professionale  sia
   sportiva, esercitata in immersione; 
t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca  esercitata  a
   scopo ricreativo e agonistico; 
u) «pescaturismo»,  l'attivita'  riconosciuta  come   piccola   pesca
   artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999,
   n. 293 e nel D. Lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4,  che  definisce  le
   modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo  delle
   proprie  imbarcazioni  un  certo  numero   di   persone,   diverse
   dall'equipaggio,    per    lo     svolgimento     di     attivita'
   turistico-ricreative; 
v) «pesca professionale», intesa come la  piccola  pesca  artigianale
   esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni  aventi
   lunghezza  fuori  tutto  inferiore  a  12  metri,  esercitata  con
   attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze  e  arpioni,  come
   previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999  e  successive
   modifiche e integrazioni, e compatibilmente  con  quanto  disposto
   dal Regolamento CE n. 1967/2006  del  Consiglio  del  21  dicembre
   2006, relativo  alle  misure  di  gestione  della  pesca  nel  Mar
   Mediterraneo e dai successivi Piani di gestione nazionali adottati
   in conformita' degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo; 
w) «ripopolamento  attivo»,  l'attivita'  di  trasferimento  in  modo
   artificiale di individui appartenenti ad  una  entita'  faunistica
   che e' gia' presente nell'area di rilascio; 
x) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue
   e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le  acque
   di  sentina,  prodotti  a  bordo  di  una  nave  e  che  rientrano
   nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della  Marpol
   73/78, nonche' i rifiuti associati al carico  di  cui  alle  linee
   guida   definite   a   livello   comunitario   per    l'attuazione
   dell'allegato V della Marpol 73/78; 
y) «seawatching», le attivita' professionali  di  snorkeling  guidato
   svolte da guide o istruttori afferenti  ai  centri  di  immersione
   autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo  di  unita'
   navali   adibite   allo   scopo,   finalizzate    all'osservazione
   dell'ambiente marino in superficie; 
z) «sito di immersione», il luogo individuato da  apposito  gavitello
   d'ormeggio, in cui si svolgono le attivita'  di  immersioni  e  di
   visite guidate subacquee; 
  aa)  «transito»,  il  passaggio  delle  unita'  navali  all'interno
dell'area marina protetta; 
  bb) «trasporto passeggeri»,  l'attivita'  professionale  svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite  al  trasporto  passeggeri,  lungo   itinerari   e   percorsi
prefissati ed in orari stabiliti; 
  cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata  al  trasporto
per  acqua,  come  definito  all'articolo  136   del   Codice   della
Navigazione; 
  dd) «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento
svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide
turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra  e  a
mare, con o senza l'utilizzo di unita'  navali  adibite  allo  scopo,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; 
  ee) «visite guidate subacquee», le attivita'  professionali  svolte
da guide o istruttori subacquei afferenti  ai  centri  di  immersione
autorizzati dal soggetto gestore, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei  in  immersione,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; 
  ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in  zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.