(Regolamento-art. 21)
Articolo 21 - Disciplina del  trasporto  passeggeri  e  delle  visite
                               guidate 
 
  1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione alle unita' navali
adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate. 
  2. Nelle zone B, C e D e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore,  la  navigazione  alle  unita'  navali  adibite  al
trasporto passeggeri e alle visite guidate. 
  3. L'ormeggio delle dette unita' navali e' consentito ai  gavitelli
singoli  e   contrassegnati   dal   soggetto   gestore,   posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
  4. Alle unita' navali autorizzate al trasporto  passeggeri  e  alle
visite guidate non e' consentito: 
a) la pratica della pesca sportiva da  parte  dell'equipaggio  e  dei
   passeggeri; 
b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da  sentine  o
   da altri impianti e di qualsiasi sostanza  tossica  o  inquinante,
   nonche' il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi; 
c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di  segnali
   acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire   informazioni   sugli
   itinerari, con  volume  sonoro  strettamente  indispensabile  alla
   percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 
  5.  Le  unita'  navali  autorizzate  alle  attivita'  di  trasporto
passeggeri e di visite guidate sono tenute, al fine di  agevolare  la
sorveglianza   ed   il   controllo,   ad   esporre   i   contrassegni
identificativi predisposti dal soggetto gestore, 
  6. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  trasporto  passeggeri   e   visite   guidate,   i
richiedenti devono versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a
titolo  di  diritto  di  segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le
modalita' indicate al successivo articolo 34, commisurato: 
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
b) alla durata del permesso. 
  7. Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  le  unita'  navali
impiegate  devono  essere  in  linea  con  i  seguenti  requisiti  di
eco-compatibilita': 
a) motore  conforme  alla  Direttiva  2003/44/CE  relativamente  alle
   emissioni gassose e acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
   direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o
   a 2 tempi ad iniezione diretta); 
b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico  e  impianti
   che  consentono  di  trasferire  i  rifiuti   a   terra   conformi
   all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del  18
   luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto  ed
   attuazione della Direttiva 2003/44/CE. 
  8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al
soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati,  ai  fini
del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di  fornire  agli
utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. 
  9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un  intero
anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel
periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o  di  rinnovo
corredata dei relativi documenti. 
  10. E'  fatto  obbligo  agli  armatori  delle  suddette  unita'  di
trasporto  passeggeri  di   compilare   giornalmente   il   registro,
previamente  vidimato  del  soggetto   gestore,   con   gli   estremi
dell'unita' navale, il numero complessivo dei passeggeri  trasportati
e le loro rispettive nazionalita'. Il  registro  deve  essere  tenuto
aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo
o al personale del soggetto gestore. 
  11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il
30 novembre di ogni anno.  I  dati  contenuti  nel  registro  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 
  12. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale,  il  soggetto
gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate  il
numero massimo complessivo di 3 unita' navali. 
  13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la
facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio  effettuato
al fine di verificare la capacita' di  carico  dei  flussi  turistici
nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti,
sentita la  Commissione  di  riserva,  la  disciplina  del  trasporto
passeggeri e delle visite guidate.  Il  soggetto  gestore  stabilisce
nello specifico i criteri  e  i  requisiti  richiesti  relativi  alle
misure  di  premialita'  ambientale  ai  fini  del   rilascio   delle
autorizzazioni, prevedendo: 
a) il numero massimo  di  unita'  autorizzate  per  le  attivita'  di
   trasporto passeggeri e di visite guidate; 
b) i requisiti di eco-compatibilita'. 
  14. Ogni sostituzione delle unita'  autorizzate  per  il  trasporto
passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al
soggetto  gestore  e  comporta  il  ritiro  dell'autorizzazione;   il
soggetto gestore provvede  ad  effettuare  apposita  istruttoria  per
verificare la rispondenza della  nuova  unita'  navale  ai  requisiti
richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 
  15. Le  unita'  navali  autorizzate  alle  attivita'  di  trasporto
passeggeri e di visite guidate non devono superare il numero  massimo
complessivo di 280 passeggeri o visitatori giornalieri. 
  16.  Non  sono  consentiti,  durante  il   periodo   di   validita'
dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri  imbarcabili  o
variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 
  17.  Il  soggetto  gestore  puo'   disciplinare,   con   successivo
provvedimento, sentite la  Commissione  di  riserva  e  le  Autorita'
competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione  degli
spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 
  18. E' fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo
di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita' navali,  il  decreto
di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, il
Regolamento di disciplina, nonche' il presente Regolamento al fine di
consentire la consultazione da parte degli utenti. 
  19. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.