Articolo 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate 1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione alle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate. 2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate. 3. L'ormeggio delle dette unita' navali e' consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 4. Alle unita' navali autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non e' consentito: a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei passeggeri; b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi; c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 5. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore, 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) alla durata del permesso. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unita' navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE. 8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti. 10. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unita' di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unita' navale, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalita'. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. 11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 unita' navali. 13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate; b) i requisiti di eco-compatibilita'. 14. Ogni sostituzione delle unita' autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 15. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate non devono superare il numero massimo complessivo di 280 passeggeri o visitatori giornalieri. 16. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 17. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentite la Commissione di riserva e le Autorita' competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 18. E' fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita' navali, il decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, il Regolamento di disciplina, nonche' il presente Regolamento al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti. 19. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.