(Regolamento-art. 22)
Articolo 22 - Disciplina dell'attivita' di noleggio  e  locazione  di
                          unita' da diporto 
 
  1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e  l'accesso  alle
unita' da diporto adibite a noleggio e locazione. 
  2. L'esercizio dei servizi di locazione e  noleggio  di  unita'  da
diporto per la navigazione nelle zone B, C e D e' consentito,  previa
autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle  disposizioni
per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18. 
  3.  Il  numero  di  autorizzazioni  per  il  noleggio  e  locazione
rilasciate dal soggetto gestore e' limitato al numero di  21  per  un
massimo di 170 unita' navali complessive. 
  4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva  la
facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato,
di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la  Commissione  di
riserva, il numero massimo di unita'  da  diporto  autorizzabili.  Il
soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e  i  requisiti
richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini  del
rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: 
  - il numero massimo di autorizzazioni; 
  - il numero massimo di unita' per singola autorizzazione; 
  - i requisiti di eco-compatibilita'. 
  5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  le  attivita'  di
noleggio e  locazione  di  unita'  da  diporto  secondo  modalita'  e
parametri definiti annualmente dal soggetto gestore, le unita' navali
impiegate  devono  essere  in  linea  con  i  seguenti  requisiti  di
eco-compatibilita': 
  - motore conforme  alla  Direttiva  2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi
benzina verde o a 2 tempi ad  iniezione  diretta,  motori  entrobordo
conformi alla direttiva); 
  - unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e  impianti
che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi  all'allegato
II - punto 5.8 del decreto legislativo n.  171  del  18  luglio  2005
concernente il codice della  navigazione  da  diporto  ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE. 
  6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un  intero
anno solare, i richiedenti devono  presentare  al  soggetto  gestore,
esclusivamente nel periodo 15 gennaio -  15  aprile,  la  domanda  di
rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: 
  -  le  caratteristiche   delle   unita'   navali   utilizzate   per
l'attivita'; 
  - i titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la  funzione
di skipper o comandante dell'unita'; 
  - il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo articolo 34. 
  7. Ogni sostituzione delle unita' da  diporto  autorizzate  per  il
noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve
essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che  provvede  ad
effettuare apposita istruttoria per verificare la  rispondenza  della
nuova unita' navale ai requisiti richiesti e a  rilasciare  eventuale
nuova autorizzazione. 
  8. Il  responsabile  del  centro  di  noleggio  e  locazione,  deve
annotare nel registro, previamente vidimato del soggetto gestore, gli
estremi dell'unita' navale,  i  numero  delle  persone  imbarcate  in
ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la  data  del
noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato
ed esibito a richiesta  all'autorita'  preposta  al  controllo  o  al
personale del soggetto gestore. 
  9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro  il
30 novembre di ogni anno.  I  dati  contenuti  nel  registro  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 
  10.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comporta   l'obbligo   per
l'esercente di: 
  - fornire al soggetto  gestore  informazioni  relative  ai  servizi
prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; 
  - fornire agli utenti l'apposito materiale informativo  predisposto
dal soggetto gestore; 
  - acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa  visione
del  decreto  di  aggiornamento  dell'area   marina   protetta,   del
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite e  del  presente
Regolamento. 
  11. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione
della formale dichiarazione o sottoscrizione  di  presa  visione  del
decreto di aggiornamento dell'area marina protetta,  del  Regolamento
di disciplina e del presente Regolamento da parte del  richiedente  e
del  possesso  dei  requisiti  minimi  richiesti  per  il   tipo   di
concessione. 
  12. Ogni sostituzione delle unita' da diporto  autorizzate  per  il
trasporto passeggeri e visite  guidate  deve  essere  tempestivamente
comunicata   al   soggetto   gestore    e    comporta    il    ritiro
dell'autorizzazione;  il  soggetto  gestore  provvede  ad  effettuare
apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita'  e
rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 
  13. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli Organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.