Articolo 22 - Disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto 1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e locazione. 2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18. 3. Il numero di autorizzazioni per il noleggio e locazione rilasciate dal soggetto gestore e' limitato al numero di 21 per un massimo di 170 unita' navali complessive. 4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unita' da diporto autorizzabili. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: - il numero massimo di autorizzazioni; - il numero massimo di unita' per singola autorizzazione; - i requisiti di eco-compatibilita'. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto secondo modalita' e parametri definiti annualmente dal soggetto gestore, le unita' navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilita': - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva); - unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. 6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, esclusivamente nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: - le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'; - i titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unita'; - il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34. 7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unita' navale, i numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. 9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: - fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; - fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore; - acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite e del presente Regolamento. 11. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione o sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione. 12. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 13. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.