Articolo 23 - Disciplina delle attivita' di whale - watching (osservazione cetacei) 1. Nelle zona A non e' consentita l'attivita' di whale-watching, escluso il monitoraggio scientifico. 2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18. 3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' inferiore ai 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione; l) nella fascia di avvicinamento puo' essere presente una sola unita' navale, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. 5. Le unita' navali utilizzate sono assoggettate a tutte le norme e disposizioni previste per le attivita' esercitate nell'area marina protetta di cui al successivo articolo 33. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34. 7. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.