(Regolamento-art. 23)
Articolo  23  -  Disciplina  delle  attivita'  di  whale  -  watching
                       (osservazione cetacei) 
 
  1. Nelle zona A non e' consentita  l'attivita'  di  whale-watching,
escluso il monitoraggio scientifico. 
  2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, le attivita' di whale-watching a  bordo  di  unita'
navali adibite alle visite guidate, nel rispetto  delle  disposizioni
per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18. 
  3. Per le attivita' di whale-watching e in  presenza  di  mammiferi
marini nell'area  marina  protetta,  e'  individuata  una  fascia  di
osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed
una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 
  4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente
comma vige per le attivita' di whale-watching  e  per  l'osservazione
dei cetacei il seguente codice di condotta: 
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; 
b) nella fascia di osservazione non e' consentita  la  balneazione  e
   puo' essere presente,  seguendo  l'ordine  cronologico  di  arrivo
   nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un
   solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai  150  metri
   sul livello del mare; 
c) non e'  consentito  il  sorvolo  con  elicotteri,  salvo  che  per
   attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
d) non e' consentito rimanere piu'  di  20  minuti  nella  fascia  di
   osservazione; 
e) nella fascia di osservazione e  avvicinamento  la  navigazione  e'
   consentita alla velocita' inferiore ai 5 nodi; 
f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un
   gruppo di cetacei, separando anche involontariamente  individui  o
   gruppi di individui dal gruppo principale; 
g) non e' consentito fornire cibo agli animali  e  gettare  in  acqua
   altro materiale; 
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
i) non e' consentito interferire con il normale  comportamento  degli
   animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; 
j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita'
   delle unita' navali; 
k) nel  caso  di  volontario  avvicinamento  dei  cetacei  all'unita'
   navale, e' fatto  obbligo  di  mantenere  una  velocita'  costante
   inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione; 
l) nella fascia di avvicinamento puo' essere presente una sola unita'
   navale, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo
   l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; 
m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e'  fatto
   obbligo  di  allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce   di
   osservazione e avvicinamento. 
  5. Le unita' navali utilizzate sono assoggettate a tutte le norme e
disposizioni previste per le attivita'  esercitate  nell'area  marina
protetta di cui al successivo articolo 33. 
  6. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' i richiedenti devono versare al soggetto  gestore  un
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34. 
  7. In caso  di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli Organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.