(Regolamento-art. 24)
   Articolo 24 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 
 
  1. Nell'area  marina  protetta  non  e'  consentita  la  pesca  con
attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a  circuizione,
con fonti luminose. Non sono altresi' consentiti  l'acquacoltura,  il
ripopolamento attivo e la pesca subacquea. 
  2. Nell'area marina protetta e' vietato il transito  di  unita'  da
pesca superiori ai 12 metri, fatta salva specifica autorizzazione  da
parte   del   soggetto   gestore   su   richiesta   da   parte    del
comandante/armatore dell'unita' navale per lo sbarco del pescato  e/o
per sosta tecnica. L'avviso dovra' essere comunicato  alle  autorita'
competenti. 
  3. E' vietata la cattura delle specie seguenti: 
a) Tonno bianco (Thunnus alalunga), 
b) Tonno rosso (Thunnus Thynnus) 
c) Pesce spada (Xphias gladius), 
d) Pesce castagna (Brama brama), 
e) Squali  (Hexanchus   grisou;   Cetorhinus   maximus),   e   squali
   appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae,
   Isuridae e Lamnidae. 
f) Corallo rosso (Corallium rubrum); 
  nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva  Habitat
92/43/CEE (Allegati II, IV, V). 
  4.  Nelle  zona  A  e'  vietata  qualsiasi   attivita'   di   pesca
professionale. 
  5. Nelle zone B, C e D e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore,  l'attivita'  di  piccola  pesca  artigianale  alle
imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede  legale  nel
Comune Villasimius alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento e ai soci  delle  suddette  cooperative  inseriti  alla
stessa data nel registro di ciascuna cooperativa. 
  6. Nelle zone B, C e D sono consentite le attivita' di pesca con le
reti da posta fisse, durante tutto l'anno con le seguenti modalita' e
dotazioni: 
  - reti ad imbrocco: altezza massima  di  6  metri,  apertura  della
maglia non inferiore ai  40  millimetri,  con  diametro  massimo  del
ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore  di
10 metri. 
  - tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della  maglia  non
inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto  di  0,5
millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri. 
  - incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura  della  maglia
non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del  ritorto  di
0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri. 
  - con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL,  a
2600 metri per imbarcazioni  da  2  a  5  TSL  e  a  3800  metri  per
imbarcazioni superiori a 5 TSL. 
  7. Dall'entrata in vigore del presente  regolamento  gli  operatori
devono comunicare la tipologia della maglia, la lunghezza della  rete
ed il periodo di utilizzo. 
  8.  Ai  titolari  delle  autorizzazioni  che  in  fase  di  rinnovo
comunichino l'utilizzo di reti con maglie superiori ai 50 millimetri,
(anche in misura parziale della quantita' autorizzabile) e' applicata
una premialita' del 30% sulla lunghezza delle stesse. 
  9. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una  distanza
superiore  ai  100  metri  dai  gavitelli  riservati  alle  attivita'
subacquee e segnalati come previsto dalle  norme  vigenti  e  ai  100
metri dalle boe di perimetrazione delle zone A. 
  10. Nelle zone B, C e D e' consentito l'utilizzo del palangaro  con
le seguenti modalita' e prescrizioni: 
  - n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza  non
inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni fino a 2 TSL. 
  - n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza  non
inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL. 
  - n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza  non
inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni oltre le 5 TSL. 
  11. Nelle zone B e C e' consentito l'utilizzo delle nasse,  dal  1°
marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa  tra  i  20  e  i  50
metri, per non piu' di tre giorni in mare, con un numero massimo di: 
  - n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL. 
  - n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL. 
  - n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL. 
  12. Per  la  pesca  dei  crostacei  di  profondita'  e'  consentito
l'utilizzo di un numero massimo  di  250  nasse  non  cumulabili  con
l'utilizzo delle nasse di cui al precedente comma. 
  13. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo,  il  trasbordo,
lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o  la  messa
in vendita delle femmine mature dell'aragosta  (Palinuridae  spp.)  e
delle femmine mature  dell'astice  (Homarus  gammarus).  In  caso  di
cattura accidentale, le femmine mature  dell'aragosta  e  le  femmine
mature dell'astice devono essere rigettate  immediatamente  in  mare,
secondo quanto previsto nella normativa vigente. 
  14. Nell'area marina protetta, durante le  attivita'  di  pesca  e'
vietato utilizzare contemporaneamente piu' di un tipo di  sistema  di
pesca (reti da posta, palangaro,  nasse)  da  parte  degli  operatori
autorizzati ed e' vietato detenere a bordo  gli  altri  attrezzi  non
utilizzabili. 
  15. Non e' consentito lo scarico  a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
  16. L'attivita'  di  pesca  non  e'  consentita  all'interno  delle
concessioni demaniali marittime in cui  sono  presenti  gavitelli  di
ormeggio o zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto. 
  17. L'ancoraggio degli attrezzi delle unita' da pesca e' consentito
esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo. 
  18. Gli attrezzi da pesca non possono essere collocati entro  i  50
metri dalla costa. Nel periodo di vigenza  delle  ordinanze  balneari
della Capitaneria di porto e della Regione  Autonoma  della  Sardegna
tale limite e' esteso a  100  metri  dalle  coste  a  picco  e  dalle
scogliere e a 200 metri dalle spiagge. E' vietato collocare  reti  da
posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente
i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le  foci  e
gli altri sbocchi in mare dei fiumi o  di  altri  corsi  di  acqua  o
bacini. 
  19. I soggetti autorizzati alle attivita' di  pesca  professionale,
al fine di fornire al  soggetto  gestore  indicazioni  utili  per  il
monitoraggio delle attivita', sono tenuti  a  compilare  il  relativo
registro di prelievo assegnato dal soggetto  gestore  all'atto  della
rilascio dell'autorizzazione, contenente: 
a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attivita'; 
b) gli attrezzi utilizzati; 
c) le zone di pesca; 
d) i quantitativi di pescato. 
  20. Ai fini  del  monitoraggio  ambientale  e  della  tutela  delle
risorse presenti il registro di cui al precedente comma  deve  essere
tenuto aggiornato, esibito  a  richiesta  e  consegnato  al  soggetto
gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale. 
  21. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero
anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel
periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o  di  rinnovo
corredata     dei      documenti      attestanti      la      formale
dichiarazione/sottoscrizione  di  presa  visione   del   decreto   di
aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta e  del
presente Regolamento ed il possesso dei requisiti richiesti. 
  22. A fronte di particolari esigenze di  tutela  ambientale,  sulla
base degli esiti  del  monitoraggio  dell'area  marina  protetta,  il
soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento,
sentita la Commissione di riserva, di disciplinare  ulteriormente  le
modalita'  di  prelievo   delle   risorse   ittiche,   indicando   in
particolare: 
a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da  pesca  utilizzabili
   per ogni unita' da pesca; 
b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari
   per particolari attivita'; 
c) misure minime di cattura delle  specie  alieutiche  commerciali  e
   non; 
d) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attivita'  di
   pesca. 
  23. Al  fine  di  consentire  un  ricambio  generazionale  tra  gli
operatori della pesca, nel caso  di  cessazione  delle  attivita'  di
pesca da parte di  soggetti  autorizzati  dal  soggetto  gestore,  il
diritto all'autorizzazione, anche in deroga a  quanto  stabilito  nel
precedente comma 5 e' trasferibile ad altro soggetto purche' in linea
diretta entro il primo grado (padre e figlio) oppure a parenti  entro
il primo grado in linea collaterale (tra fratelli), e che rientri nei
termini di cui ai precedenti commi e nei limiti dello sforzo di pesca
dell'operatore che cessa l'attivita'. 
  24. E' fatto obbligo ai pescatori autorizzati dal soggetto  gestore
di marcare e identificare gli attrezzi da pesca  e  le  relative  boe
segnaletiche: 
a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; 
b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto  con
   la boa di ormeggio; 
c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo; 
d) per gli attrezzi  fissi  di  estensione  superiore  ad  un  miglio
   nautico, su targhette  fissate  conformemente  al  disposto  delle
   lettere a), b) e c) ad intervalli regolari  non  superiori  ad  un
   miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna
   parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.