(Regolamento-art. 25)
Articolo 25 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo 
 
  1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo. 
  2. Nelle zone B, C e D e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, l'attivita' di pescaturismo riservata  ai  soggetti
legittimati alla piccola  pesca  artigianale  di  cui  al  precedente
articolo,  purche'  in  possesso  di  idonea  licenza   all'esercizio
dell'attivita' di pescaturismo. 
  3. L'attivita' di pescaturismo  deve  essere  svolta  nell'arco  di
tempo che intercorre dal 1° giugno al 1° ottobre di ogni anno, con la
salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ora 16.30.  Non  e'
consentito lo svolgimento in contemporanea  dell'attivita'  di  pesca
professionale. 
  4. Ciascuna imbarcazione autorizzata dall'ente gestore puo' operare
solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di  4
metri e lunghezza massima di 800 metri,  apertura  della  maglia  non
inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto  di  0.5
millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri. 
  5. Non e' consentito l'uso  improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
  6. E' fatto divieto  di  scarico  a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
  7. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita'  di  pescaturismo
e/o ittiturismo comporta l'obbligo di  fornire  al  soggetto  gestore
informazioni relative ai servizi prestati, ai fini  del  monitoraggio
dell'area  marina  protetta,  nonche'  di  fornire  agli  utenti   il
materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 
  8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata  all'acquisizione
della  formale  dichiarazione/sottoscrizione  di  presa  visione  del
decreto di aggiornamento dell'area marina protetta,  del  regolamento
di disciplina e del presente Regolamento da parte del  richiedente  e
del possesso dei requisiti previsti. 
  9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un  intero
anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel
periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o  di  rinnovo
corredata dei relativi documenti.