Articolo 25 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo 1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo. 2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di pescaturismo riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo. 3. L'attivita' di pescaturismo deve essere svolta nell'arco di tempo che intercorre dal 1° giugno al 1° ottobre di ogni anno, con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ora 16.30. Non e' consentito lo svolgimento in contemporanea dell'attivita' di pesca professionale. 4. Ciascuna imbarcazione autorizzata dall'ente gestore puo' operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri. 5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 6. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 7. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti. 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti.