Articolo 26 - Disciplina delle attivita' di pesca sportiva e ricreativa 1. Nell'area marina protetta non sono consentite: a) la pesca subacquea; b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore; c) le gare di pesca sportiva. 2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie: a) Cernia (Epinephelus spp.); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciena umbra); d) Ombrina (Umbrina cirrosa); e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); f) Astice (Homarus gammarus); g) Cicala (Scyllarus arctus); h) Magnosa (Scyllarides latus); i) Favollo (Eriphia verrucosa); j) Nacchera (Pinna nobilis); k) Patella gigante (Patella ferruginea); l) Dattero di mare (Lithophaga lithophaga); m) Riccio di mare (Paracentrotus lividus); n) Pesce spada (Xiphias gladius); o) Tonno rosso (Thunnus thynnus); p) Corallo rosso (Corallium rubrum); nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V). 3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa: - alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari; - l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo; - l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; - l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina; - l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea; - l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore; - il drifting con ancoraggio al fondale. 4. Nelle zone A non e' consentita qualunque attivita' di pesca ricreativa. 5. Nelle zone B e C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Villasimius e agli equiparati ad essi, di cui al comma 10, lettera b, con i seguenti attrezzi e modalita': a) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2 ami per ciascuno strumento; e' altresi' consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non puo' essere armata con piu' di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 metri lineari di riva o costa; b) da imbarcazione, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2 ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; e' altresi' consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non puo' essere armata con piu' di un'esca artificiale. 6. Nelle zone C e D, e' consentita la pesca ricreativa anche ai non residenti di cui al comma 10 lettera c), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore e con gli attrezzi e le modalita' di cui al precedente comma 5. 7. Nell'area marina protetta e' consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore. 8. Nell' area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previo parere del Ministero dell'ambiente, puo' con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalita', i tempi, il quantitativo e le zone. 9. Nell'area marina protetta i ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione. 10. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di 500 licenze di pesca annuali/temporanee cosi ripartite: a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200) per i residenti nel Comune di Villasimius; b) il 50% delle autorizzazioni (n. 250), per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorita': - contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina di Villasimius; - soci della Lega Navale Italiana, sezione di Villasimius, assegnatari di posto barca annuale; - proprietari di seconde case nel Comune di Villasimius; c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50), ai non residenti nel Comune di Villasimius. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria. 11. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 10, lettera c), sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rinnovo il criterio della rotazione. 12. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero dell'ambiente i risultati del monitoraggio effettuato sulle attivita' di pesca ricreativa, e adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva e del Ministero dell'ambiente, la disciplina della pesca, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa. 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono: a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it); b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; c) esibire l'autorizzazione in caso di controllo da parte dei corpi predisposti alla sorveglianza; d) riportare le catture su un apposito libretto cartaceo vidimato dal soggetto gestore rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta, oppure compilare la versione on line presente sul sito istituzionale dell'area marina protetta. In entrambi i casi, la mancata compilazione comportera' il non rinnovo dell'autorizzazione alla pesca ricreativa. e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 34; f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento. 14. Al fine di garantire la sicurezza e' vietata la pesca attorno ai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee per un raggio di 300 metri. 15. E' obbligatorio l'uso di ami e "piombi" in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette. 16. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attivita' di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 39 del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore. 17. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.