(Regolamento-art. 26)
Articolo  26  -  Disciplina  delle  attivita'  di  pesca  sportiva  e
                             ricreativa 
 
  1. Nell'area marina protetta non sono consentite: 
a) la pesca subacquea; 
b) la detenzione ed il  trasporto  di  attrezzi  adibiti  alla  pesca
   subacquea,  se  non  preventivamente  autorizzati   dal   soggetto
   gestore; 
c) le gare di pesca sportiva. 
  2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca  ricreativa
delle seguenti specie: 
a) Cernia (Epinephelus spp.); 
b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
c) Corvina (Sciena umbra); 
d) Ombrina (Umbrina cirrosa); 
e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); 
f) Astice (Homarus gammarus); 
g) Cicala (Scyllarus arctus); 
h) Magnosa (Scyllarides latus); 
i) Favollo (Eriphia verrucosa); 
j) Nacchera (Pinna nobilis); 
k) Patella gigante (Patella ferruginea); 
l) Dattero di mare (Lithophaga lithophaga); 
m) Riccio di mare (Paracentrotus lividus); 
n) Pesce spada (Xiphias gladius); 
o) Tonno rosso (Thunnus thynnus); 
p) Corallo rosso (Corallium rubrum); 
  nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva  Habitat
92/43/CEE (Allegati II, IV, V). 
  3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa: 
  - alla traina di profondita', con affondatore, con  lenze  di  tipo
"monel", piombo  guardiano,  la  tecnica  del  "vertical  jigging"  e
similari; 
  - l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo; 
  - l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; 
  - l'utilizzo di palangari,  filacciosi,  nasse,  natelli,  coppo  o
bilancia, fiocina; 
  -  l'utilizzo  di  esche  alloctone   (verme   coreano,   spagnolo,
giapponese) e non di origine mediterranea; 
  - l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa  bolentino  e
l'affondatore; 
  - il drifting con ancoraggio al fondale. 
  4. Nelle zone A non e'  consentita  qualunque  attivita'  di  pesca
ricreativa. 
  5. Nelle zone B e C  e'  consentita  la  pesca  ricreativa,  previa
autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune
di Villasimius e agli equiparati ad essi, di cui al comma 10, lettera
b, con i seguenti attrezzi e modalita': 
a) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze  con  2
   ami per ciascuno strumento; e' altresi' consentito  l'utilizzo  di
   esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo  singolo:
   ogni lenza o canna non puo' essere  armata  con  piu'  di  un'esca
   artificiale, interessando un massimo di 30 metri lineari di riva o
   costa; 
b) da imbarcazione, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze  con  2
   ami per ciascuno strumento per persona  autorizzata;  e'  altresi'
   consentito l'utilizzo di esche artificiali  munite  di  ancorette,
   doppio amo o amo singolo: ogni  lenza  o  canna  non  puo'  essere
   armata con piu' di un'esca artificiale. 
  6. Nelle zone C e D, e' consentita la pesca ricreativa anche ai non
residenti di cui al comma 10 lettera  c),  previa  autorizzazione  da
parte del soggetto gestore, sulla base delle discipline adottate  dal
soggetto gestore e  con  gli  attrezzi  e  le  modalita'  di  cui  al
precedente comma 5. 
  7. Nell'area marina protetta e' consentito un quantitativo  massimo
giornaliero di catture fino a 5  kg  per  imbarcazione  e  3  kg  per
persona, salvo il caso  di  cattura  di  singolo  esemplare  di  peso
superiore. 
  8. Nell' area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla
popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus),  il  soggetto
gestore, sentita la  Commissione  di  riserva  e  previo  parere  del
Ministero   dell'ambiente,   puo'   con   successivo   provvedimento,
autorizzare il prelievo  disciplinando  le  modalita',  i  tempi,  il
quantitativo e le zone. 
  9. Nell'area marina protetta i ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni
possono effettuare la pesca ricreativa solo  se  accompagnati  da  un
adulto con regolare autorizzazione. 
  10. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di  500  licenze
di pesca annuali/temporanee cosi ripartite: 
a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200) per i residenti nel Comune di
   Villasimius; 
b) il  50%  delle  autorizzazioni  (n.  250),  per  i  non  residenti
   equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati  in
   ordine di priorita': 
  - contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina  di
Villasimius; 
  -  soci  della  Lega  Navale  Italiana,  sezione  di   Villasimius,
assegnatari di posto barca annuale; 
  - proprietari di seconde case nel Comune di Villasimius; 
c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50), ai non residenti  nel  Comune
   di Villasimius. I soggetti appartenenti alle due categorie di  cui
   alle lettere a) e b) e non rientrati tra  i  soggetti  autorizzati
   possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria. 
  11. Le autorizzazioni di cui al precedente comma  10,  lettera  c),
sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione  della
domanda, applicando in sede di rinnovo il criterio della rotazione. 
  12. Il  soggetto  gestore  provvede  annualmente  a  comunicare  al
Ministero dell'ambiente i risultati del monitoraggio effettuato sulle
attivita' di pesca ricreativa, e adegua con successivo provvedimento,
previo  parere  della  Commissione  di  riserva   e   del   Ministero
dell'ambiente, la disciplina della pesca, al fine  di  garantire  una
gestione sostenibile della risorsa. 
  13. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  attivita'  di
pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono: 
a) effettuare la registrazione di esercizio della  pesca  sportiva  e
   ricreativa  nel  sito  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
   alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it); 
b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; 
c) esibire l'autorizzazione in caso di controllo da parte  dei  corpi
   predisposti alla sorveglianza; 
d) riportare le catture su un apposito libretto cartaceo vidimato dal
   soggetto gestore  rilasciato  contestualmente  all'autorizzazione,
   che deve essere esibito a richiesta  degli  organi  preposti  alla
   sorveglianza  e  restituito  al  soggetto  gestore  ai  fini   del
   monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta,  oppure
   compilare la versione on  line  presente  sul  sito  istituzionale
   dell'area  marina  protetta.  In  entrambi  i  casi,  la   mancata
   compilazione comportera' il non rinnovo  dell'autorizzazione  alla
   pesca ricreativa. 
e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo  di  diritto
   di segreteria e rimborso spese, secondo le  modalita'  di  cui  al
   successivo articolo 34; 
f) rilasciare al soggetto  gestore  formale  dichiarazione  di  presa
   visione del decreto di aggiornamento  dell'area  marina  protetta,
   del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento. 
  14. Al fine di garantire la sicurezza e' vietata la  pesca  attorno
ai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee  e  alle
visite guidate subacquee per un raggio di 300 metri. 
  15.  E'  obbligatorio  l'uso  di  ami  e  "piombi"   in   materiale
biodegradabile per  la  traina  di  superficie  e  per  il  drifting,
effettuato senza ancoraggio  al  fondale,  al  fine  di  limitare  il
rischio di allamatura di specie protette. 
  16. E' fatto divieto di vendere o cedere, a  qualsiasi  titolo,  il
pescato ad  attivita'  di  ristorazione  o  commerciali  pena  ritiro
dell'autorizzazione  per  tre  anni,  oltre  alle  sanzioni  previste
dall'articolo 39 del presente Regolamento  e  dalle  altre  norme  in
vigore. 
  17. In caso di  avvistamento  di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica.