(Regolamento-art. 27)
       Articolo 27 - Disciplina delle attivita' di Seawatching 
 
  1. Nelle zone A non sono consentite le attivita' di seawatching. 
  2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attivita' di  seawatching
svolte da imprese autorizzate dal soggetto gestore  con  le  seguenti
modalita': 
a) con un massimo  di  due  unita'  nautiche  contemporaneamente  per
   ciascun sito; 
b) con un massimo di 10 persone contemporaneamente in immersione  per
   ciascun accompagnatore. 
  3.  I  soggetti  autorizzati  all'esercizio  delle   attivita'   di
seawatching sono tenuti al rispetto delle norme relative alle  visite
guidate subacquee e del trasporto passeggeri e delle  visite  guidate
di cui ai precedenti articolo 17 e articolo 21. 
  4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di seawatching
possono ormeggiare le unita' navali ai gavitelli singoli  allo  scopo
predisposti per il tempo strettamente necessario per  lo  svolgimento
dell'attivita'. 
  5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata  all'acquisizione
della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione
del  decreto  di  aggiornamento  dell'area   marina   protetta,   del
Regolamento di disciplina e del  presente  Regolamento,  nonche'  del
possesso dei requisiti richiesti.