(Regolamento-art. 28)
Articolo 28 - Disciplina delle attivita' e degli  eventi  sportivi  e
                          ludico-ricreativi 
 
  1. Nelle zone A non sono consentiti attivita' ed eventi sportivi  e
ludico-ricreativi. 
  2. Nelle zone B,  C  e  D  non  e'  consentito  lo  svolgimento  di
attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi
a motore di qualsiasi tipo. 
  3. Nelle zone C  e  D  e'  consentito,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, lo svolgimento, in forma organizzata  o  spontanea,
di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi. 
  4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al
soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte  e  ai
quantitativi interessati (numero mezzi noleggiati, numero  passeggeri
imbarcati, numero ore di moto del mezzo)  ai  fini  del  monitoraggio
dell'area marina protetta, nonche' di svolgere  specifiche  attivita'
di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando  al
rispetto dell'ambiente fruito e di  fornire  agli  stessi  l'apposito
materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. 
  5.  Le  attivita'  devono  essere  svolte  senza   arrecare   danno
all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo  agli
habitat e alle specie;  a  tal  fine  devono  essere  scelti  luoghi,
percorsi,  mezzi  e  modalita'  adeguati  nel  rispetto  delle  norme
individuate dal soggetto gestore. 
  6. Non e' consentito lo  scarico  a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
  7. Non e' consentito l'uso  improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni  sugli  itinerari,  con   volume   sonoro   strettamente
indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a
bordo. 
  8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata  all'acquisizione
della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione
del  decreto  di  aggiornamento  dell'area   marina   protetta,   del
Regolamento di disciplina e del  presente  Regolamento,  nonche'  del
possesso dei requisiti richiesti.