Articolo 28 - Disciplina delle attivita' e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi 1. Nelle zone A non sono consentiti attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi. 2. Nelle zone B, C e D non e' consentito lo svolgimento di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo. 3. Nelle zone C e D e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi. 4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte e ai quantitativi interessati (numero mezzi noleggiati, numero passeggeri imbarcati, numero ore di moto del mezzo) ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di svolgere specifiche attivita' di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. 5. Le attivita' devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalita' adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore. 6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.