(Regolamento-art. 32)
   Articolo 32 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 
 
  1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo  sono
esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce  delle
informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 30  e
dei criteri di cui al successivo articolo 33. 
  2. L'istanza di autorizzazione e'  accolta  o  rigettata  entro  il
termine massimo di 30 giorni dalla  data  di  ricezione  dell'istanza
stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige in  ogni
caso il principio del silenzio diniego. 
  3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da  visitatori
e non residenti relative ad  attivita'  chiaramente  riconducibili  a
soggiorni turistici nell'area marina protetta,  il  soggetto  gestore
provvede ad evadere  le  richieste  coerentemente  alle  esigenze  di
utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.