Articolo 32 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 30 e dei criteri di cui al successivo articolo 33. 2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.