(Regolamento-art. 33)
Articolo 33 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 
 
  1. Il soggetto gestore provvede  a  svolgere  un'adeguata  indagine
conoscitiva  per  verificare  la  veridicita'   delle   dichiarazioni
prestate all'atto della richiesta. 
  2. Il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' consentite nell'area marina protetta di cui  ai  precedenti
articoli puo' essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi
di    premialita'    ambientale,    turnazione,     contingentamento,
destagionalizzazione, sperimentazione e  promozione,  definito  sulla
base del monitoraggio dell'area marina protetta e  delle  conseguenti
esigenze di tutela ambientale. 
  3. Il soggetto gestore e' tenuto a  pubblicizzare,  anche  per  via
informatica,  i  provvedimenti   concernenti   l'interdizione   delle
attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle  autorizzazioni
delle attivita' consentite. 
  4. L'istanza di  autorizzazione  e'  rigettata  previa  espressa  e
circostanziata motivazione: 
a) qualora l'attivita' sia incompatibile con le  finalita'  dell'area
   marina protetta; 
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste  dalla
   normativa vigente di settore, dal decreto  di  aggiornamento,  dal
   Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento. 
c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici e
   il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di  tutela
   ambientale dell'area marina protetta. 
  5. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione,  cosi'  come
l'interdizione  totale  dell'attivita',  e'  motivata  dal   soggetto
gestore esplicitando le  ragioni  di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento. 
  6. Il provvedimento di autorizzazione e'  materialmente  rilasciato
previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi  di  cui  al
successivo articolo 34.