(Regolamento-art. 35)
             Articolo 35 - Monitoraggio e aggiornamento 
 
  1. Il soggetto gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo  delle
condizioni ambientali e socioeconomiche dell'area marina  protetta  e
delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su
tale base redige, annualmente, una relazione  sullo  stato  dell'area
marina protetta. 
  2. Ai fini  del  monitoraggio  dell'ambiente  marino,  il  soggetto
gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili
attraverso  il  sito  istituzionale  e  derivanti   dalle   attivita'
intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare,  in  attuazione  delle   normative   poste   a   tutela
dell'ambiente marino. 
  3. Il soggetto gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con  il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento  e  del
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite  concernenti  la
delimitazione, le finalita' istitutive, la zonizzazione e i regimi di
tutela per le diverse zone, nonche' le discipline  di  dettaglio  del
presente Regolamento, alle  esigenze  ambientali  e  socio-economiche
dell'area marina protetta  e,  ove  ritenuto  opportuno,  propone  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del  Regolamento  di
disciplina e/o del presente Regolamento.