(Regolamento-art. 36)
                     Articolo 36 - Sorveglianza 
 
  1. La sorveglianza nell'area marina protetta  e'  effettuata  dalla
Capitaneria di porto competente e dalle  polizie  degli  enti  locali
delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il  personale
dell'ente gestore che  svolge  attivita'  di  servizio,  controllo  e
informazione a terra e a mare. 
  2. Il soggetto gestore puo' realizzare accordi  e  convenzioni  con
altri corpi  di  polizia  dello  Stato  ai  fini  della  sorveglianza
dell'area marina protetta.