Articolo 37- Pubblicita' 1. Il presente Regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento e al Regolamento di disciplina, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore. 2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina nel sito web dell'area marina protetta. 3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di Villasimius, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 4. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonche' dai titolari delle attivita' di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unita' nautiche utilizzate.