(Regolamento-art. 37)
                      Articolo 37- Pubblicita' 
 
  1. Il presente Regolamento,  all'entrata  in  vigore,  deve  essere
affisso insieme al decreto  di  aggiornamento  e  al  Regolamento  di
disciplina, nei locali delle sedi dell'area marina protetta,  nonche'
nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore. 
  2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale
del  presente  Regolamento,  del  decreto  di  aggiornamento  e   del
Regolamento di disciplina nel sito web dell'area marina protetta. 
  3.  Il  soggetto  gestore  provvede  alla  diffusione  di  opuscoli
informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento,  il
decreto di aggiornamento e il Regolamento  di  disciplina  presso  le
sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi  sede  nel
Comune di Villasimius, nonche' presso  soggetti  a  qualunque  titolo
interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 
  4. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il
decreto di aggiornamento e il  Regolamento  di  disciplina  dell'area
marina protetta, in luogo  ben  visibile  agli  utenti,  deve  essere
assicurata dai responsabili degli esercizi  a  carattere  commerciale
muniti di concessione demaniale marittima, nonche' dai titolari delle
attivita' di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e  visite
guidate presso tutti i luoghi di  imbarco  e  a  bordo  delle  unita'
nautiche utilizzate.