(Regolamento-art. 38)
                       Articolo 38 - Sanzioni 
 
  1. Per la violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
Regolamento, nel  decreto  di  aggiornamento  e  nel  regolamento  di
disciplina  dell'area  marina  protetta,  salvo  che  il  fatto   sia
disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica  l'articolo
30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 
  2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui
al  precedente  comma  1  comporti  una  modificazione  dello   stato
dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore  dispone  l'immediata
sospensione  dell'attivita'  lesiva  e  ordina,  in  ogni  caso,   la
riduzione in pristino  dei  luoghi  o  la  ricostituzione  di  specie
vegetali o animali a spese del trasgressore, con  la  responsabilita'
solidale del committente, del titolare dell'impresa e  del  direttore
dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In  caso
di inottemperanza al suddetto ordine  il  soggetto  gestore  provvede
all'esecuzione  in  danno  degli  obbligati,  secondo  la   procedura
prevista dall'articolo 29 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modifiche. 
  3. In caso di  accertamento  della  violazione  delle  disposizioni
previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di  disciplina
e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale  utilizzo  improprio
della      documentazione      autorizzativa,       indipendentemente
dall'applicazione  delle  sanzioni  penali  ed   amministrative,   le
autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese o revocate e il  soggetto
gestore  valuta  il  diniego   al   rilascio   delle   autorizzazioni
successivamente richieste per un minimo di un anno ad un  massimo  di
tre anni. 
  4. Per le violazioni delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e  gli
altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio  procedono
direttamente all'irrogazione della relativa  sanzione  e  trasmettono
copia del relativo verbale al soggetto gestore. 
  5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria  di
Porto  competente,  a  predisporre  lo  schema  di  verbale  per   le
violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli  importi
delle relative sanzioni di cui al  precedente  comma  e  ne  fornisce
copia alle autorita'  preposte  alla  sorveglianza  dell'area  marina
protetta e agli altri corpi  di  polizia  dello  Stato  presenti  sul
territorio. 
  6.  L'entita'  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore  con
autonomo  provvedimento,  previamente   autorizzato   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  entro  i
limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  e
successive modifiche. 
  7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni  di  cui
al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.