Articolo 38 - Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento e nel regolamento di disciplina dell'area marina protetta, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di un anno ad un massimo di tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore. 5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.