Articolo 4 - Tutela della biodiversita' 1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti: c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione; e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate, appositamente programmate, di rimozione ed eradicazione di specie alloctone.