(Regolamento-art. 4)
               Articolo 4 - Tutela della biodiversita' 
 
  1. Ai fini della tutela degli habitat e  delle  specie  vegetali  e
animali,  sia  terrestri  che  marine,  all'interno  del   territorio
dell'area marina protetta non e' consentito: 
a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; 
b) l'accesso  degli  animali  da  compagnia,  fatti  salvi   i   cani
   addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento  per  i  non
   vedenti: 
c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni
   di roccia di qualsiasi dimensione; 
d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle  aree  in
   concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta  alloctona
   appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto
   gestore,  con  successivo  provvedimento,  redige  e  aggiorna  un
   apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione; 
e) la raccolta di piante e di parte di esse, se  non  nell'ambito  di
   attivita'  di  ricerca  scientifica  debitamente  autorizzata  e/o
   nell'ambito di azioni controllate, appositamente  programmate,  di
   rimozione ed eradicazione di specie alloctone.