(Regolamento-art. 5)
           Articolo 5 - Gestione dell'area marina protetta 
 
  1. La gestione dell'area marina protetta e' affidata al  Comune  di
Villasimius, soggetto gestore individuato ai sensi  dell'articolo  19
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo  2,
comma  37,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e  successive
modifiche, e dell'articolo 7 del decreto  del  7  febbraio  2012  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  2. Il Comune di Villasimius si attiene  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di gestione agli  obblighi  e  alle  modalita'  definiti  e
disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: 
a) il rispetto degli impegni assunti in  materia  di  reperimento  ed
   utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge
   31 luglio 2002, n. 179; 
b) il rispetto degli obblighi previsti  dalla  vigente  normativa  in
   materia di segnalazione delle aree marine protette. 
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, previa messa in mora del soggetto gestore,  puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza,  inosservanza,  irregolarita'  da  parte  del  soggetto
gestore  a  quanto  previsto  dal  decreto  di   aggiornamento,   dal
Regolamento di disciplina delle attivita'  consentite,  dal  presente
Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2  e  dalla  normativa
vigente in materia. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3,  comma  4,
del decreto ministeriale 17 dicembre 2007,  al  soggetto  gestore  e'
affidata altresi' la gestione dei SIC e delle ZPS e delle  designande
ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo  per
gestione tutte le attivita'  tecniche,  amministrative  e  gestionali
operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti  siti
Natura 2000. 
  6. Il soggetto gestore, in quanto gestore dei SIC  e  della  ZPS  e
delle designande ZSC: 
a) contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai
   sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8  settembre  1997,  n.  357,  e
   successive  modifiche,  attraverso  la  raccolta   dei   dati   di
   monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti
   tutelati dalla Direttiva Habitat; 
b) effettua, ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  ministeriale  17
   ottobre  2007,  il  monitoraggio  delle  popolazioni   di   specie
   ornitiche protette dalla  Direttiva  147/2009/CE,  in  particolare
   quelle dell'Allegato I, o comunque  riconosciute  a  priorita'  di
   conservazione dalla stessa Direttiva.