(Regolamento-art. 6)
         Articolo 6 - Responsabile dell'area marina protetta 
 
  1. Il responsabile  dell'area  marina  protetta  e'  individuato  e
nominato  dal  soggetto  gestore,  tra   soggetti   aventi   adeguate
competenze  professionali  e  specifica  esperienza  in  materia   di
gestione,  sulla  base  dei   requisiti   stabiliti   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. L'incarico  di  responsabile  dell'area  marina  protetta  viene
conferito dal soggetto gestore, previa  valutazione  di  legittimita'
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
mediante stipula di un contratto di diritto privato. 
  3. Al responsabile sono attribuite le  seguenti  funzioni  relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: 
a) predisposizione  ed  attuazione  dei  programmi  di   gestione   e
   valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; 
b) predisposizione del bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo
   dell'area marina protetta; 
c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi  del  soggetto
   gestore e con la Commissione di riserva; 
d) attuazione delle direttive del  Ministero  dell'ambiente  e  della
   tutela del territorio  e  del  mare  per  il  perseguimento  delle
   finalita' proprie dell'area marina protetta; 
e) promozione  di  progetti,   anche   mediante   l'acquisizione   di
   finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; 
f) promozione di iniziative per lo sviluppo di  attivita'  economiche
   compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; 
g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore. 
  4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita  le  funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.