(Regolamento-art. 7)
                 Articolo 7 - Commissione di Riserva 
 
  1. La Commissione di riserva istituita presso il  soggetto  gestore
dell'area marina protetta con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  28,
comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche,
da ultimo contenute  nell'articolo  2,  comma  339,  della  legge  24
dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato  nella  gestione,
formulando proposte  e  suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al
funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: 
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; 
b) le proposte di modifica e aggiornamento della  zonazione  e  della
   disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; 
c) la proposta di  regolamento  di  esecuzione  e  di  organizzazione
   dell'area  marina   protetta   e   le   successive   proposte   di
   aggiornamento; 
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 
  2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di 30
giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore;
decorso  tale   termine,   lo   stesso   soggetto   gestore   procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al
presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola
volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dal soggetto gestore. 
  3. La Commissione e' convocata dal  Presidente  ogni  qualvolta  lo
ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a  convocare  la
Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al  comma  1  e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 
  4. La convocazione della Commissione avviene  almeno  dieci  giorni
prima della data fissata  per  la  seduta,  con  una  delle  seguenti
modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax,  posta  elettronica
certificata e deve contenere  l'ordine  del  giorno  unitamente  alla
relativa documentazione. In caso di  urgenza,  la  convocazione  puo'
essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta. 
  5.  I  verbali  della  Commissione  sono  inviati  al  responsabile
dell'area marina protetta che ne cura  la  trasmissione  al  soggetto
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
  6. Ai componenti della Commissione viene  corrisposto  un  rimborso
per  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute,   previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di  cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. 
  7. Le funzioni di segreteria della  Commissione  sono  assolte  dal
personale del soggetto gestore appositamente incaricato.