(Regolamento-art. 9)
            Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo 
 
  1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, anche in
riferimento  alle  opere   e   concessioni   demaniali   preesistenti
all'istituzione  dell'area  marina  protetta,  sono  disciplinati  in
funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina,  con
le seguenti modalita': 
a) in zona A, non possono essere adottati o  rinnovati  provvedimenti
   relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli
   richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o
   ricerca scientifica; 
b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio  marittimo
   sono adottati o  rinnovati  dalle  regioni  o  dagli  enti  locali
   competenti d'intesa con il soggetto gestore,  tenuto  conto  delle
   caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e  delle
   finalita' istitutive dell'area marina protetta; 
c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio  marittimo
   sono adottati o  rinnovati  dalle  regioni  o  dagli  enti  locali
   competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto  delle
   caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e  delle
   finalita' istitutive dell'area marina protetta. 
  2. Al fine di assicurare  la  migliore  gestione  dell'area  marina
protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente Regolamento, il soggetto gestore  effettua  la  ricognizione
dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche'  delle
concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di  scadenza,
relative al suddetto territorio. 
  3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformita' o con  variazioni  essenziali,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  sono
acquisite  gratuitamente  al  patrimonio  del  soggetto  gestore,  in
conformita' alla loro natura giuridica e alla loro  destinazione.  Il
soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni  da  eseguire
da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. 
  4.  Gli  interventi  di  manutenzione,   messa   in   sicurezza   e
completamento delle opere e degli  impianti  compresi  nel  perimetro
dell'area marina protetta "Capo Carbonara", previsti dagli  strumenti
di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della
fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto  gestore
e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, nel  rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area
marina protetta e delle sue finalita' istitutive. 
  5. Eventuali interventi di restauro ambientale, l'installazione  di
barriere  sommerse,  di  strutture  antistrascico   e   a   fini   di
ripopolamento,  il  ripristino  delle  condizioni   naturali   e   il
ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto  delle  normative
vigenti in materia,  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area
marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono  realizzabili,
d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito
di  concessione  demaniale  marittima   deve   curare   e   mantenere
l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile  agli
utenti.