Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione dell'area marina protetta, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalita': a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta. 2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Carbonara", previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive. 5. Eventuali interventi di restauro ambientale, l'installazione di barriere sommerse, di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.