Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Rateizzazione del pagamento dell'importo del  prelievo  supplementare
                 sul latte bovino non ancora versato 
 
  1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione  del
26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite
degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su  richiesta
dei produttori interessati, il pagamento  dell'importo  del  prelievo
supplementare  sul  latte  bovino,  di  cui   all'articolo   79   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22  ottobre  2007,
dovuto per il periodo 1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  puo'  essere
effettuato in tre rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei
limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione  da  parte
del produttore richiedente di fideiussione bancaria (( o assicurativa
)), esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle  rate  relative
agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano  gia'
versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai  due  terzi  del
medesimo, previa prestazione da parte dei produttori  richiedenti  di
fideiussione bancaria  ((  o  assicurativa  ))  a  favore  dell'AGEA,
esigibile a  prima  e  semplice  richiesta  a  copertura  delle  rate
relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma
6,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro
il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un
importo  pari  ad  un  terzo  del   prelievo   dovuto,   autorizzando
l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione
da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di  fideiussione
bancaria (( o assicurativa  ))  ai  sensi  del  secondo  periodo  del
presente comma. 
  2. Le domande di  cui  al  comma  1  sono  presentate,  a  pena  di
esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere  oggetto
di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 
  3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro
il 30 settembre 2015, entro il 30  settembre  2016  ed  entro  il  30
settembre 2017.  L'importo  della  prima  rata  per  le  consegne  e'
trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme  versate  ovvero  sulle
somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5,  comma
6,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119.  Nel  caso  di
prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la  prima  rata
e'  versata   contestualmente   alla   domanda   di   adesione   alla
rateizzazione e alla prestazione  della  fideiussione  ai  sensi  del
comma 1. 
  4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una  rata
di  cui  al  comma  1,  il  produttore  decade  dal  beneficio  della
rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per  la
parte di prelievo non versata. 
  5. Alle compensazioni finanziarie  effettuate,  per  effetto  della
rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione  europea
sui  rimborsi  FEAGA  dovuti  all'Italia,  si  fa   fronte   mediante
anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di
euro  per  l'anno  2015,  a   valere   sull'autorizzazione   di   cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Il Fondo di rotazione di cui al comma  5  viene  reintegrato  da
AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti
dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma
3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle  fideiussioni
di cui al comma 1. 
  (( 6-bis. Al fine di garantire l'efficiente  qualita'  dei  servizi
del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  e  l'efficace
gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime
europeo delle quote  latte  e  all'attuazione  della  nuova  politica
agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio
privato alla societa' di  cui  all'articolo  14,  comma  10-bis,  del
decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  l'AGEA  provvede,  in
coerenza con la strategia per la crescita digitale  e  con  le  linee
guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione  e  allo  sviluppo  del
SIAN  direttamente,  o  tramite  societa'  interamente  pubblica  nel
rispetto delle  normative  europee  in  materia  di  appalti,  ovvero
attraverso  affidamento  a  terzi  mediante  l'espletamento  di   una
procedura ad evidenza pubblica ai  sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  anche  avvalendosi  a  tal  fine
della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita'  tali  da  assicurare
comunque la piena operativita' del sistema al momento della  predetta
cessazione. La procedura ad evidenza pubblica  e'  svolta  attraverso
modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali
della predetta societa' di cui all'articolo  14,  comma  10-bis,  del
decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata  in
vigore del presente decreto.  L'AGEA  provvede  all'attuazione  delle
disposizioni del presente comma con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  517/2015  della
          Commissione del 26 marzo 2015 che modifica  il  regolamento
          (CE)  n.  595/2004  recante  modalita'  d'applicazione  del
          regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che  stabilisce
          un  prelievo  nel  settore  del  latte   e   dei   prodotti
          lattiero-caseari e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  27  marzo
          2015, n. L 82. 
              Il testo dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007
          del Consiglio del 22 ottobre  2007  recante  organizzazione
          comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche  per
          taluni   prodotti   agricoli   (regolamento   unico   OCM),
          pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299, e' il
          seguente: 
                «Art. 79.  (Contributo  dei  produttori  al  prelievo
          sulle eccedenze dovuto) - 1. Il prelievo sulle eccedenze e'
          interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra
          i produttori che hanno contribuito  a  ciascun  superamento
          delle quote nazionali di cui all'articolo 66, paragrafo 2. 
              2. Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l'articolo
          83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo  Stato
          membro del  pagamento  del  contributo  al  prelievo  sulle
          eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69,  70
          e 80, per il semplice fatto di aver superato le  rispettive
          quote di cui dispongono. 
              3. Per i periodi di dodici  mesi  che  iniziano  il  1°
          aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed  esclusivamente  per  le
          consegne  di  latte,  il  prelievo   sulle   eccedenze   e'
          interamente  addebitato,  secondo  le  disposizioni   degli
          articoli 80 e 83, ai produttori che  hanno  contribuito  al
          superamento della quota nazionale stabilita in applicazione
          dell'articolo 78, paragrafo 1-bis.1». 
              Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione  del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il testo dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28
          marzo 2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31
          marzo 2003, n. 75,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio 2003, n. 119, (Riforma della  normativa  in
          tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore
          del latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio  2003,  n.  124,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 5. (Adempimenti degli acquirenti). 
              (Omissis). 
              6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al
          comma 2 con la prestazione  all'AGEA  di  una  fideiussione
          bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto
          di cui all'articolo 1, comma 7, determina  il  testo  della
          fideiussione e le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma.». 
              Il testo dell'articolo 5, della legge 16  aprile  1987,
          n.   183   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  maggio
          1987, n. 109, S.O., e' il seguente: 
                «Art. 5. (Fondo di rotazione) 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748. ». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  243,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile
          1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni  di
          euro  annui  a  valere  sulle  proprie  disponibilita',   a
          concedere  anticipazioni  delle  quote  comunitarie  e   di
          cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
          Amministrazioni   centrali   dello    Stato    cofinanziati
          dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il
          FEAMP ovvero  con  altre  linee  del  bilancio  dell'Unione
          europea, nonche' dei  programmi  complementari  di  cui  al
          comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono  reintegrate
          al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi
          accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione  europea
          in  favore  del  programma  interessato.   Per   la   parte
          nazionale, le anticipazioni sono  reintegrate  al  Fondo  a
          valere   sulle   quote   di    cofinanziamento    nazionale
          riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
          relative  rendicontazioni  di  spesa.   Per   i   programmi
          complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
          valere sulle quote riconosciute  per  ciascun  programma  a
          seguito delle relative rendicontazioni di spesa». 
              Il testo dell'articolo 14, comma  10-bis,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, e' il seguente: 
                «Art.   14.   (Semplificazione   degli    adempimenti
          amministrativi). 
              (Omissis). 
              10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle  ordinarie  dotazioni
          di bilancio, costituisce  una  societa'  a  capitale  misto
          pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
          nel limite massimo pari a 1,2 milioni di  euro  nell'ambito
          delle predette dotazioni di bilancio, alla  quale  affidare
          la gestione e lo sviluppo del SIAN.  La  scelta  del  socio
          privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
          evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.». 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.