Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote  latte
  e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in  materia  di
  cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare   la   grave   crisi   del   settore
lattiero-caseario  e  di  garantire   un   ordinato   e   sostenibile
superamento  del  regime  delle  quote  latte,  all'articolo  9   del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e'  inserito
il seguente: 
    «4-ter.1. Per l'ultimo periodo  di  applicazione  del  regime  di
contingentamento della produzione  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007,  compreso  tra  il  1º
aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le  restituzioni  di  cui  al
comma 3 non esauriscano le  disponibilita'  dell'importo  di  cui  al
medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici
che hanno versato il prelievo per la campagna  2014-2015,  secondo  i
seguenti criteri di priorita': 
      a) alle aziende che non hanno superato  il  livello  produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo  conto  dei
mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18; 
      b) alle aziende che non abbiano superato  di  oltre  il  6  per
cento il proprio quantitativo disponibile individuale; 
      c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ((
e fino al )) 12 per  cento  il  proprio  quantitativo  disponibile  e
comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
  (( c-bis) alle aziende che abbiano superato  di  oltre  il  12  per
cento e fino al 30 per cento il proprio  quantitativo  disponibile  e
comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
  c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e
fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile  e  comunque
nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; 
  c-quater) alle aziende che abbiano superato  di  oltre  il  50  per
cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6
per cento del predetto quantitativo.». )) 
  2. I contratti, stipulati  o  eseguiti  nel  territorio  nazionale,
aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente  in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, devono avere una durata  non  inferiore  a  dodici
mesi,  salvo  rinuncia  espressa  formulata  per  iscritto  da  parte
dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al  presente  comma  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  148   del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti  di  cui
al presente comma, i costi medi di produzione del  latte  crudo  sono
elaborati  mensilmente,  tenuto  anche   conto   della   collocazione
geografica dell'allevamento e della  destinazione  finale  del  latte
crudo, dall'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi  disponibili  dal  Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla
base  della  metodologia  approvata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      (( 0a) al comma  3,  quarto  periodo,  le  parole:  «due  punti
percentuali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «quattro   punti
percentuali»; )) 
      a) al comma 5, le parole: «da euro  516,00  a  euro  20.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»; 
      b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»; 
      ((  b-bis)  al  comma  7,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«dell'azienda» e' inserita la seguente: «cessionaria»; )) 
      c) al comma 8 terzo periodo, le  parole:  «su  segnalazione  di
qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle  seguenti:  «su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti  agroalimentari   del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  o  di
qualunque soggetto interessato»; 
      d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ovvero, in caso di violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel
settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel  settore
lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il  medesimo  decreto
di cui al presente comma, a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo,
puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita'  di  ricerca
pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e  dei
prodotti lattiero caseari, nonche'  di  campagne  promozionali  e  di
comunicazione istituzionale per il consumo e  la  valorizzazione  del
latte fresco e dei prodotti  lattiero  caseari,  nel  rispetto  della
normativa europea.». 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il   testo   dell'articolo   9,   comma   4-ter,    del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2003, n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119  (Riforma
          della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo
          supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
          lattiero-caseari), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2003, n. 124, e' il seguente: 
                «Art.  9.  (Restituzione  del  prelievo   pagato   in
          eccesso). 
              (Omissis). 
              4-ter. A decorrere dal periodo  2009-2010,  qualora  le
          restituzioni  di  cui  al  comma  3  non   esauriscano   le
          disponibilita' dell'importo di cui al  medesimo  comma,  il
          residuo viene ripartito  tra  le  aziende  produttrici  che
          hanno versato il prelievo, secondo  i  seguenti  criteri  e
          nell'ordine: 
                a) alle aziende che non  hanno  superato  il  livello
          produttivo conseguito nel periodo  2007-2008,  purche'  non
          abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
          10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione  di
          cui all'articolo 10, comma 18; 
                b) alle aziende che non abbiano superato di oltre  il
          6   per   cento   il   proprio   quantitativo   disponibile
          individuale». 
              Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   del
          Consiglio  del  22  ottobre  2007,  recante  organizzazione
          comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche  per
          taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento  unico  OCM),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
              Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio   del   17   dicembre   2013,   recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              Il  testo  dell'articolo  62,  commi   1   e   2,   del
          decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  gennaio   2012,   n.   19,   S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
          delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  24  marzo  2012,  n.  71,  S.O.  e'  il
          seguente: 
                «Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). 
              1. I contratti che hanno ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
                a) imporre direttamente o  indirettamente  condizioni
          di acquisto, di vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
                b) applicare condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
                c)  subordinare  la  conclusione,  l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
                d) conseguire indebite prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
                e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta   commerciale
          sleale che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso
          delle   relazioni   commerciali   che   caratterizzano   le
          condizioni di approvvigionamento. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo del citato articolo 62, commi da 3,
          5, 6, 7 8 e 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con
          le modificazioni apportate dalla presente legge: 
                «Art. 62. (Disciplina delle relazioni commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). 
              (Omissis). 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi  e'  maggiorato  di   ulteriori   quattro   punti
          percentuali ed e' inderogabile. 
              (Omissis). 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   1.000,00   a   euro
          40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   2.000,00   a   euro
          50.000,00. La misura della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che  non  ha
          rispettato i divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e  della  misura
          dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
          qualita' e  della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato.
          Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare, ovvero,  in  caso  di
          violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel  settore
          lattiero  caseario,  al  Fondo  per  gli  investimenti  nel
          settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              Il testo dell'articolo 1, comma  214,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O., con le modificazioni apportate
          dalla presente legge e' il seguente: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              214. Al fine di contribuire alla  ristrutturazione  del
          settore lattiero, anche in  relazione  al  superamento  del
          regime europeo delle quote latte, nonche' al  miglioramento
          della qualita' del latte bovino,  e'  istituito  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario
          con una dotazione iniziale pari a 8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti i criteri e le modalita' di accesso al contributo,
          nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione.
          Non sono ammessi al contributo i produttori non  in  regola
          con il pagamento  delle  multe  derivanti  dall'eccesso  di
          produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi
          di rateizzazione previsti dalla normativa vigente,  ma  che
          non risultano in regola con i relativi  pagamenti.  Con  il
          medesimo decreto di cui al presente comma, a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo, puo'  essere  previsto  anche  il
          finanziamento di attivita' di ricerca pubblica  finalizzata
          al miglioramento della qualita' del latte  e  dei  prodotti
          lattiero caseari, nonche' di  campagne  promozionali  e  di
          comunicazione   istituzionale   per   il   consumo   e   la
          valorizzazione del latte fresco  e  dei  prodotti  lattiero
          caseari, nel rispetto della normativa europea.».