Art. 3 
 
Disposizioni  urgenti  per  favorire  il  riordino  delle   relazioni
  contrattuali nel settore lattiero caseario e per  l'attuazione  del
  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e   del
  Consiglio del  17  dicembre  2013,  in  materia  di  organizzazioni
  interprofessionali nel settore agricolo 
 
  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore lattiero caseario, anche  in  relazione  al  superamento  del
regime  europeo  delle  quote  latte,  per  il  riconoscimento  delle
organizzazioni  interprofessionali  relative  a  tale   settore,   la
condizione di cui all'articolo 163,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  si  intende  verificata  se
l'organizzazione   interprofessionale   richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota   delle   attivita'   economiche   di   cui
all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo  regolamento,
pari ad almeno (( il 25 per cento del relativo  settore,  ovvero  per
ciascun prodotto o gruppo di prodotti.  Nel  caso  di  organizzazioni
interprofessionali operanti in una singola  circoscrizione  economica
come definita ai sensi dell'articolo 164,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013,  la  medesima  condizione  si  intende
verificata   se   l'organizzazione   interprofessionale   richiedente
dimostra  di  rappresentare  una  quota  delle  richiamate  attivita'
economiche pari ad almeno il  51  per  cento  del  relativo  settore,
ovvero  per  ciascun   prodotto   o   gruppo   di   prodotti,   nella
circoscrizione economica, e comunque almeno il  15  per  cento  delle
medesime a livello nazionale. )) 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, puo' essere riconosciuta, su richiesta,  ai  sensi  della
vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale
operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto  o
gruppo di prodotti del medesimo settore (( a livello nazionale ovvero
in ciascuna circoscrizione economica. )) Nel  caso  di  concorso  tra
piu'  domande  di   riconoscimento   da   parte   di   organizzazioni
interprofessionali  relative  al  medesimo  prodotto  o   gruppo   di
prodotti,   il   riconoscimento   e'   concesso    all'organizzazione
maggiormente rappresentativa. Per  organizzazione  interprofessionale
si intende un'associazione in possesso dei requisiti  previsti  dalla
normativa europea. Restano validi i provvedimenti  di  riconoscimento
di organizzazioni  interprofessionali  emanati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nel  rispetto   della
normativa europea, anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto.  Le  organizzazioni   interprofessionali   possono
associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative
dei  consumatori  ((  e  dei  lavoratori  del  settore   agricolo   e
agroalimentare )), per  un  piu'  efficace  esercizio  delle  proprie
attivita' istituzionali, anche al fine  di  acquisirne  l'avviso  sui
progetti di regole di cui al comma 4. 
  (( 2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei
contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli  ad  acquirenti  o
per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori
al minuto di cui all'articolo  157,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme
attuative. )) 
  3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai  sensi  del
comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni
economiche, possono richiedere, per lo svolgimento  dei  propri  fini
istituzionali e in particolare per la promozione dei  prodotti  della
rispettiva filiera, contributi  obbligatori  sull'applicazione  delle
regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici  cui  la
medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non  siano
membri dell'organizzazione  interprofessionale,  nei  limiti  di  cui
all'articolo  165  del  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013.   I
contributi di cui al  presente  comma,  ancorche'  obbligatori,  sono
disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono  prelievo
fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute  ai  sensi
del comma 2 possono accedere a fondi pubblici  per  la  realizzazione
delle medesime finalita' di cui al primo periodo. 
  4. L'estensione delle regole di cui  all'articolo  164  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' disposta, per un  periodo  limitato,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ((  su
richiesta  dell'organizzazione  interprofessionale  ))   riconosciuta
interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di  almeno
l'85  per  cento  degli  associati  per  ciascuna   delle   attivita'
economiche cui le medesime sono suscettibili di  applicazione,  salvo
che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze piu' elevate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  decide
sulla richiesta di estensione  delle  regole  entro  due  mesi  dalla
presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al
comma 5, ultimo periodo. In mancanza di  una  decisione  espressa  la
domanda si intende rigettata. 
  5. Ai fini della richiesta di estensione  di  cui  al  comma  4,  i
requisiti di rappresentativita' economica richiesti  dalla  normativa
europea     devono     essere     dimostrati      dall'organizzazione
interprofessionale richiedente e sono valutati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  con  riferimento  alla
struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di
beni  prodotti,  trasformati  o  commercializzati   dagli   operatori
professionali a cui la regola oggetto di richiesta di  estensione  e'
suscettibile  di  applicazione.  Il   possesso   dei   requisiti   di
rappresentativita' si presume se la regola oggetto  di  richiesta  di
estensione,   pubblicata,    previa    domanda    dell'organizzazione
interprofessionale  sul  sito  istituzionale  del   Ministero   delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   non    riscontra
l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare  piu'
di un terzo degli operatori economici secondo i  criteri  di  cui  al
primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero. 
  6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui  al  comma
4, esse si applicano a  tutti  gli  operatori  del  settore((  ,  del
prodotto ovvero del gruppo di prodotti )),  oggetto  delle  medesime,
ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso
di  violazione  delle  disposizioni  di  cui   al   presente   comma,
l'operatore  economico  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a (( euro 50.000,  in  ragione  dell'entita'
della violazione, ovvero, in caso di violazione  di  regole  relative
all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento  del  valore
dei  contratti   stipulati   in   violazione   delle   medesime.   ))
L'Ispettorato  centrale  della  tutela   della   qualita'   e   della
repressione delle frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e'  incaricato  della
vigilanza sull'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
comma (( e dell'irrogazione delle sanzioni )) ivi previste, ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime
violazioni l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
qualunque    soggetto    interessato.    Gli    introiti    derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma  ((  sono
versati  all'entrata  ))  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione del  Ministero  per  le  politiche  agricole
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in  materia
agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle organizzazioni interprofessionali relative ai  prodotti,  gruppi
di prodotti e  settori  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di  cui  al
comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1,  lettera
c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se
l'organizzazione   interprofessionale   richiedente    dimostra    di
rappresentare  una  quota   delle   attivita'   economiche   di   cui
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del  medesimo  regolamento
pari ad almeno (( il 40 per cento del relativo  settore,  ovvero  per
ciascun prodotto o gruppo di prodotti.  Nel  caso  di  organizzazioni
interprofessionali operanti in una singola circoscrizione  economica,
la medesima condizione  si  intende  verificata  se  l'organizzazione
interprofessionale richiedente dimostra di  rappresentare  una  quota
delle richiamate attivita' economiche pari ad almeno il 51 per  cento
del relativo  settore,  ovvero  per  ciascun  prodotto  o  gruppo  di
prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per
cento delle medesime a livello nazionale. )) 
  8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
l'autorita' nazionale competente allo svolgimento dei compiti di  cui
all'articolo 158,  paragrafo  5,  e  163,  paragrafo  3,  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in  cui,  successivamente  al
riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai  sensi  del
presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da  parte
di altra organizzazione, relativa al  medesimo  settore,  prodotto  o
gruppo   di   prodotti,   che   dimostri   di   essere   maggiormente
rappresentativa, si  procede  alla  revoca  del  riconoscimento  gia'
concesso    e    al    riconoscimento    dell'organizzazione     piu'
rappresentativa, con le modalita' di cui al comma 2,  primo  periodo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i
compiti di cui al presente articolo nei limiti delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei termini di cui all'articolo 232,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013. 
  10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,
e' abrogato. (( All'articolo 9, comma 3, del decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 102,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 2. 
              Il  testo  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689
          (Modifiche al sistema penale) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
          aprile  1998,  n.   173   (Disposizioni   in   materia   di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale delle imprese agricole, a  norma  dell'articolo
          55, commi 14 e 15, della L.  27  dicembre  1997,  n.  449),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. 
              Per completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio
          2005, n. 102 (Regolazioni  dei  mercati  agroalimentari,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera  e),  della  L.  7
          marzo 2003, n. 38) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2005, n. 137, con le modificazioni  apportate  dalla
          presente legge: 
                «Art. 9. (Intesa di filiera) 
              (Omissis). 
              3. Le intese possono, inoltre, essere  stipulate  dalle
          Organizzazioni interprofessionali riconosciute».