Art. 4 
 
 
Disposizioni urgenti per il  recupero  del  potenziale  produttivo  e
              competitivo del settore olivicolo-oleario 
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita'  produttive
del settore e in relazione alle crescenti necessita'  di  recupero  e
rilancio della produttivita' e  della  competitivita'  delle  aziende
olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del
prodotto (( anche ai fini della certificazione  e  della  lotta  alla
contraffazione )), e' istituito presso il Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  un   Fondo   per   sostenere   la
realizzazione del piano di interventi nel  settore  olivicolo-oleario
con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e
(( a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016  e  2017.  Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
piano di interventi. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  il
decreto di  cui  al  secondo  periodo  prevede,  in  particolare,  il
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
  a)  incrementare  la  produzione  nazionale  di  olive  e  di  olio
extravergine di oliva, senza accrescere la  pressione  sulle  risorse
naturali, in modo particolare sulla  risorsa  idrica,  attraverso  la
razionalizzazione della coltivazione degli oliveti  tradizionali,  il
rinnovamento  degli  impianti  e  l'introduzione  di  nuovi   sistemi
colturali in grado di conciliare  la  sostenibilita'  ambientale  con
quella economica, anche con riferimento  all'olivicoltura  a  valenza
paesaggistica, di difesa del territorio e storica; 
  b) sostenere e promuovere attivita' di  ricerca  per  accrescere  e
migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana; 
  c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle
classi merceologiche  di  qualita'  superiore  certificate  dell'olio
extravergine di oliva italiano,  anche  attraverso  l'attivazione  di
interventi per la promozione del prodotto sul mercato  interno  e  su
quelli internazionali; 
  d) stimolare il recupero  varietale  delle  cultivar  nazionali  di
olive  da   mensa   in   nuovi   impianti   olivicoli   integralmente
meccanizzabili; 
    e) incentivare  e  sostenere  l'aggregazione  e  l'organizzazione
economica degli operatori della  filiera  olivicola,  in  conformita'
alla disciplina delle trattative contrattuali nel  settore  dell'olio
di oliva prevista dal regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. )) 
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa
le condizioni stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  che   dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006. 
  3. (( Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a  12
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dall'articolo 2  del  presente  decreto,  e,  quanto  a  2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di conto capitale  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ai sensi dell'articolo  49,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
          17  giugno  2014  dichiara  alcune   categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  Trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,  del
          25 giugno 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. 193. 
              Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2,  lettera
          d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89
          (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di  Stato  e  di  tesoreria.),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: 
                «Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) 
              (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              (Omissis). 
                d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati».