Art. 5 
 
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole
  che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni
  di organismi nocivi ai vegetali 
 
  1.  Nei  territori  colpiti  dalle   avversita'   atmosferiche   di
eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole(( , anche
se  costituite  in  forma  cooperativa,  ))  danneggiate  da   eventi
alluvionali (( o da avversita'  atmosferiche  che  abbiano  raggiunto
almeno l'11° grado della scala Beaufort )) che non hanno sottoscritto
polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi(( , nonche'  le
imprese agricole, anche  se  costituite  in  forma  cooperativa,  che
abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle  scorte  di  materie
prime, semilavorati e prodotti  finiti,  danneggiati  o  distrutti  a
causa di eventi eccezionali  e  non  piu'  utilizzabili,  nell'ambito
delle risorse gia' stanziate, )) possono accedere agli interventi per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.  Nelle
more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del  rischio  del
Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure  di  ripristino
del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo  rurale
relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le  medesime  misure
compensative  di  sostegno,  nei   termini   previsti   dal   decreto
legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del  regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione del  25  giugno  2014,  possono  essere
concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni  a  causa
di infezioni di organismi nocivi ai vegetali(( ,  con  priorita'  per
quelli legati alla diffusione del batterio  xylella  fastidiosa,  del
dryocosmus kuriphilus (cinipide del  castagno)  e  della  flavescenza
dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la  precedenza,
nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano
metodi di lotta biologica. )) 
  2. Le Regioni interessate, anche in  deroga  ai  termini  stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  102  del  2004,
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi di cui al  comma  1,  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto  ovvero,
nel  caso  delle  infezioni  degli  organismi  nocivi   ai   vegetali
verificatesi successivamente,  entro  sessanta  giorni  dall'adozione
delle misure  di  contenimento  o  di  eradicazione  da  parte  delle
competenti autorita' nazionali ed europee. 
  3. Per gli interventi compensativi  di  sostegno  in  favore  delle
imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa,
autorizzati  ai  sensi  del  comma  1,  la  dotazione  del  fondo  di
solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno  2015
e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. (( Per gli altri  interventi
compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi
del  medesimo  comma  1,  la  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'
nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del
2004 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.  ))  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  1  milione  di  euro  per
l'anno 2015 e a ((  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  )),  si
provvede,  per  l'anno  2015,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, (( come  modificato  dall'articolo  2
del presente decreto )), e, per l'anno 2016, mediante  corrispondente
riduzione del  fondo  di  conto  capitale  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 3-bis.  La  dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14  del
decreto  legislativo  26  maggio   2004,   n.   154,   e   successive
modificazioni, e' incrementata, per gli interventi in conto  capitale
di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro
per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno  2016.  Le  imprese
del  settore  della  pesca  e   dell'acquacoltura   che   non   hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi  e
che operano nei  territori  colpiti  da  avversita'  atmosferiche  di
eccezionale intensita', verificatesi nel periodo compreso tra  il  1°
gennaio 2012 e la data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14  del  decreto
legislativo n. 154 del  2014,  e  successive  modificazioni,  possono
presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per  accedere
agli interventi di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000  euro  per  l'anno
2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,  per  l'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e,  per  l'anno  2016,
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
provvede(( , fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, )) nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  decreto  legislativo  29   marzo   2004,   n.   102
          (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera  i),  della  L.  7
          marzo 2003, n. 38), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 aprile 2004, n. 95. 
              Per completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
          154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
          38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n.
          146: 
                «Art. 14.  (Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della
          pesca e dell'acquacoltura) 
              1. Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   -   Direzione   generale   per   la   pesca   e
          l'acquacoltura,  e'  istituito  il  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo
          ha l'obiettivo di promuovere principalmente  interventi  di
          prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e  alle
          strutture   produttive   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura,   a   causa   di   calamita'   naturali,
          avversita'  meteorologiche  e  meteomarine   di   carattere
          eccezionale. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
                a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
          assicurativi  da  parte   degli   imprenditori   ittici   e
          dell'acquacoltura finalizzati  alla  copertura  dei  rischi
          relativi  a  gravi  danni  alle  strutture,  ivi   compreso
          l'affondamento del natante,  al  valore  della  produzione,
          conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche
          e meteomarine di carattere eccezionale  ed  a  fluttuazioni
          dei prezzi delle materie prime; 
                b) misure in favore di eredi  diretti  dei  marittimi
          imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di
          acquacoltura in mare, deceduti per cause di  servizio  o  a
          seguito di affondamento, per avversita' meteomarine,  delle
          unita' da pesca o asservite ad impianti; 
                c) interventi compensativi, esclusivamente  nel  caso
          di  danni  a  produzioni  e  strutture  non  inserite   nel
          Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 1; 
              3. La dotazione del Fondo e'  stabilita  dal  Programma
          nazionale nell'ambito  della  ripartizione  delle  relative
          risorse, tenendo conto di  quanto  previsto  dal  Programma
          assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis. 
              4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una  o  piu'
          associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle
          imprese di  pesca  e  delle  imprese  di  acquacoltura,  il
          Ministro delle politiche agricole e forestali dispone,  per
          il  tramite  degli  Istituti   scientifici   operanti   nel
          Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  o  dell'Istituto
          centrale  per  la  ricerca  applicata  al   mare   (ICRAM),
          l'accertamento delle condizioni per gli interventi  di  cui
          al  comma  2  al  fine  della  dichiarazione,  con  proprio
          decreto,  dello  stato  di  calamita'   o   di   avversita'
          meteomarine. 
              5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
          richiesta puo' essere effettuata tramite le  organizzazioni
          sindacali dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
              6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, sentita la Commissione di  cui  all'articolo  3,
          sono  individuati,  previa  intesa  con  le  regioni  e  le
          province autonome, i  criteri  di  attuazione  in  base  al
          principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'
          di  cui  all'articolo   118   della   Costituzione,   anche
          contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
          la  possibilita'  di  avvalersi  delle  regioni   o   delle
          Capitanerie di porto. 
          7. ».