Art. 6 Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue (( nelle regioni del Mezzogiorno )), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresi' ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonche' i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere. )) 2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane(( , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalita' alle attivita' da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )), strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale(( , ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno )), ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze (( e le funzioni )) attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1. (( 3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». ))
Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84, e' il seguente: «Art. 19. (Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti) (Omissis). 5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., con le modificazioni apportate dalla presente legge: «Art. 1. (Omissis). 298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato fino al 31 dicembre 2015 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario». Il testo della legge 20 marzo 1913, n. 272 (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1913, n. 87. Il testo dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110.