Art. 6 
 
 
Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole
                       alimentari e forestali 
 
  1. Al fine di razionalizzare e  garantire  la  realizzazione  delle
strutture irrigue (( nelle regioni del Mezzogiorno  )),  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  la  gestione
commissariale di cui all'articolo 19, comma 5,  del  decreto-legge  8
febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e'  soppressa  e  le
relative  funzioni  sono  trasferite  ai  competenti  dipartimenti  e
direzioni  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. (( Il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali provvede  altresi'  ad  accertare  le  risorse  finanziarie
assegnate alla predetta gestione nonche' i  relativi  impegni  e  gli
eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo  19,  comma
5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.
)) 
  2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1  si  provvede,
sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,  n.  105,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone
anche in ordine alla  riassegnazione  delle  risorse  umane((  ,  ivi
compresi i  soggetti  con  contratti  di  collaborazione,  sino  alla
scadenza  dei  relativi  contratti,  previa   verifica   della   loro
funzionalita' alle attivita' da svolgere e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato )), strumentali  e  finanziarie  in
dotazione alla predetta gestione commissariale(( , ferma restando  la
destinazione dei finanziamenti  per  gli  interventi  previsti  nelle
regioni del Mezzogiorno )), ivi incluso quanto previsto dall'articolo
19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie  per
lo  svolgimento  delle  funzioni  stesse,  nonche'  in  ordine   agli
ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura
della gestione e la  definizione  delle  residue  fasi  liquidatorie,
compresa la definizione del contenzioso della soppressa  Agenzia  per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 
  3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze ((  e
le funzioni )) attribuite da norme di legge al commissario ad acta di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1. 
  (( 3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le  parole:  «fino
al 30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8
          febbraio 1995, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          febbraio 1995, n. 33., convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 aprile  1995,  n.  104  (Disposizioni  urgenti  per
          accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita'
          gestite dalla soppressa Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del  relativo
          personale, nonche' per  l'avvio  dell'intervento  ordinario
          nelle aree depresse del territorio  nazionale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10  aprile  1995,  n.  84,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 19. (Trasferimento delle attivita' residue alle
          amministrazioni competenti) 
              (Omissis). 
              5. Per  le  opere  della  gestione  separata  e  per  i
          progetti speciali di cui al comma  4,  nonche'  per  quelli
          trasferiti   dal   commissario   liquidatore    ai    sensi
          dell'articolo 19 del  D.Lgs.  3  aprile  1993,  n.  96,  il
          Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali
          provvede  mediante  un  commissario  ad   acta,   riferendo
          trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario  ad
          acta esercita i  poteri  e  osserva  le  procedure  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.
          96, e successive modificazioni e  integrazioni.  Gli  oneri
          per i compensi del commissario ad acta, e per non  piu'  di
          due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso
          in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di
          cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.  96,
          e successive modificazioni  e  integrazioni;  assegnata  al
          Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          febbraio 2013, n. 105 (Organizzazione del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   a   norma
          dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 settembre 2013, n. 218. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  298,  primo
          periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato - legge di stabilita' 2014) pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  27  dicembre  2013,  n.  302,   S.O.,   con   le
          modificazioni apportate dalla presente legge: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e'  autorizzato  fino  al  31  dicembre  2015  ad
          effettuare  le  operazioni  di  pagamento   e   riscossione
          relative alle competenze dell'ex Agenzia  per  lo  sviluppo
          del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai
          sensi dell'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti
          gia'  intestati  alla  medesima  Agenzia,   attraverso   un
          dirigente delegato. Le operazioni effettuate  sono  oggetto
          di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario». 
              Il  testo  della  legge   20   marzo   1913,   n.   272
          (Approvazione dell'ordinamento delle  Borse  di  commercio,
          dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti
          di Borsa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          1913, n. 87. 
              Il testo dell'articolo 8  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6
          aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il  funzionamento  del
          sistema  telematico  delle  Borse   merci   italiane,   con
          riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio  2006,  n.
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