(( Art. 6 bis 
 
 
Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali  nelle  filiere
                              agricole 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali
tra gli operatori di mercato  e  nella  formazione  dei  prezzi,  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   disposizioni
concernenti  l'istituzione  e  le  sedi  delle   commissioni   uniche
nazionali per le filiere  maggiormente  rappresentative  del  sistema
agricolo-alimentare,  in  linea  con  gli  orientamenti   dell'Unione
europea in materia di organizzazione comune dei mercati. 
  2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi
criteri di rappresentativita',  i  delegati  delle  organizzazioni  e
delle   associazioni   professionali   dei    produttori    agricoli,
dell'industria   di   trasformazione,   del   commercio    e    della
distribuzione. 
  3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo
che gli operatori commerciali possono adottare come  riferimento  nei
contratti di compravendita e di cessione  stipulati  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede  presso  una  o  piu'
borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo  1913,  n.  272,
individuate  secondo  criteri  che  tengano  conto  della   rilevanza
economica della specifica filiera, e operano con  il  supporto  della
societa' di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa»,  di  cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n.  174,  e  successive
modificazioni. 
  5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui
al comma 1, le borse merci ed eventuali  commissioni  prezzi  e  sale
contrattazioni istituite presso le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma  rilevazione  per  le
categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali  sono
state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo  determinate  ai
sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse. 
  6. Le autonome rilevazioni cui al comma  5  possono  riprendere  la
rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo  in  caso  di
revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali  di  cui  al
presente articolo non da' in ogni caso luogo alla  corresponsione  di
compensi,  rimborsi  di  spese,  emolumenti  o  gettoni  di  presenza
comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))