(Allegato A)
                                                           Allegato A 
    Il presente allegato  risulta  strutturato  secondo  il  seguente
schema: 
      1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 
      2. Definizione del saldo finanziario 
      3. Metodologia di calcolo  degli  obiettivi  sulla  base  delle
nuove regole 
      3.1 Fase 1 - Province e  Citta'  metropolitane:  determinazione
del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media 
      3.2 Fase 2 - Province e  Citta'  metropolitane:  determinazione
del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti 
      3.3 Fase 1 - Comuni:  determinazione  del  saldo  obiettivo  al
netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita' (comma
1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) 
      3.4 Fase 2 -  Comuni:  attribuzione  di  spazi  finanziari  per
complessivi  100  milioni  di  euro  (comma   2   dell'art.   1   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) 
      3.5  Fase  3  -  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane:
rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarieta') 
      3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: riduzione
degli obiettivi annuali 
      4. Comunicazione dell'obiettivo 
      5. Enti di nuova istituzione 
      6. Unioni di comuni 
      7. Elenco prospetti allegati 
1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 
    L'art. 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre  2011,  n.
183 (legge di stabilita' 2012), come da ultimo modificato e integrato
dalla legge 23 dicembre 2014, n.  190  (legge  di  stabilita'  2015),
definisce le modalita' di  determinazione  del  saldo  obiettivo  del
patto  di  stabilita'  interno  degli  enti  locali  per  il  periodo
2015-2018. 
    In particolare, le novita' piu'  significative  introdotte  dalla
legge  di  stabilita'  2015  rispetto  alla   disciplina   previgente
riguardano: 
      1. lo scorrimento della base  di  riferimento  per  il  calcolo
dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (art.  1,
comma 489, lettera a), della legge di stabilita' 2015); 
      2. la riduzione dei coefficienti annuali per la  determinazione
dei saldi obiettivo al fine di ridurre,  nel  periodo  2015-2018,  il
contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilita'
interno per complessivi 2.889 milioni di euro  annui,  di  cui  2.650
milioni di euro ai  comuni  e  239  milioni  di  euro  alle  province
(lettere b), c) e d) del comma 489). In particolare,  i  coefficienti
che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media  registrata
nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati cosi' rideterminati: 
        per le province e le citta' metropolitane, pari a 17,20%  per
l'anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
        per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari
a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
      3.  la  disapplicazione,  a  decorrere  dall'anno   2015,   del
meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra  i
singoli enti basato su criteri di  virtuosita'  introdotto  dall'art.
20,  commi  2,  2-bis  e  3  del  decreto-legge  n.  98   del   2011.
Conseguentemente, e' sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011 che  stabilisce  la  rideterminazione  in
aumento  -  fino  ad  un  massimo  di  un  punto  percentuale  -  dei
coefficienti da  applicare  per  l'individuazione  dell'obiettivo  di
saldo  per  gli  enti  non  virtuosi.  E',   inoltre,   disposta   la
disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo  di
calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali
alla spesa media corrente), nelle  more  dell'adozione  del  suddetto
meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del  patto  fra
gli enti  di  ciascun  livello  di  governo,  basato  su  criteri  di
virtuosita' (comma 492, lettere b) e  c)).  Giova  precisare  che  la
disapplicazione del citato meccanismo della virtuosita'  e'  connessa
all'inserimento,  a  decorrere  dal  2015,  nel  computo  del   saldo
finanziario rilevante ai fini del patto  di  stabilita'  interno  del
Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  (1)  ,  che  introduce  nuovi
elementi di virtuosita' nelle regole del patto di stabilita'  interno
redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore  capacita'
di riscossione. 
      4.  l'introduzione  di  una  nuova  disciplina  in  materia  di
regionalizzazione del  patto  di  stabilita'  interno,  verticale  ed
orizzontale  (precedentemente  contenuta  nei  commi  da  138  a  142
dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.  220),  al  fine  di
adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto  ordinario,
basati sul conseguimento del pareggio di bilancio.  Inoltre,  le  due
forme di flessibilita' del patto regionale verticale  e  orizzontale,
che hanno lo scopo di  consentire  agli  enti  locali  di  effettuare
pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti,  sono  state
riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una
parte degli enti locali sono compensati dalla regione o  dagli  altri
enti locali della stessa regione - articolata in due fasi  successive
al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie
degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30
settembre (commi da 479 a 483 dell'art.  1).  Conseguentemente,  alle
regioni - escluse la  regione  Trentino  Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano - e  ai  rispettivi  enti  locali  la
predetta disciplina  sostituisce  quella  previgente  del  cosiddetto
«patto regionale verticale» nonche' del cosiddetto  «patto  regionale
orizzontale», contenute, rispettivamente, nei commi da 138  a  140  e
nei commi da 141 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi
restando gli effetti sugli anni 2015  e  2016  derivanti  dalla  loro
applicazione negli anni 2013 e 2014. 
    La legge di stabilita' 2015, come gia' accennato  nel  precedente
punto  3,  e'  intervenuta  sulle  modalita'  di  calcolo  del  saldo
finanziario rilevante ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali  (comuni,
province e citta' metropolitane)  inserendo  gli  accantonamenti  del
Fondo crediti di dubbia esigibilita' (da determinare in  applicazione
delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della
verifica  del  rispetto   dei   predetti   obiettivi.   La   medesima
disposizione prevede, inoltre,  che  sulla  base  delle  informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo  crediti
di dubbia esigibilita'  per  l'anno  2015,  acquisite  con  specifico
monitoraggio, possono essere modificate le percentuali  da  applicare
per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il  medesimo
anno definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del  2011.  A
decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate  tenendo  conto
del valore degli  accantonamenti  effettuati  sul  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' nell'anno precedente. 
    Un'ulteriore novita' introdotta dalla legge di stabilita' 2015 e'
rappresentata dalla previsione che consente  all'ANCI  e  all'UPI  di
formulare proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di
stabilita' interno, da finalizzare  entro  il  31  gennaio  2015.  In
particolare, il comma 489, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 190
del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI  e
dell'UPI, entro il 31  gennaio  2015  e  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo del comparto, gli  obiettivi  degli  enti  locali,  anche
tenendo  conto  di  alcune  specifiche  esigenze   di   spesa.   Tale
disposizione, pero', non ha avuto attuazione non  essendo  pervenute,
entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive
da parte di ANCI e UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi
del patto di stabilita' interno. La medesima norma  prevede,  in  tal
caso, che gli obiettivi  di  ciascun  ente  sono  quelli  individuati
applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 
    Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015,
l'ANCI ha presentato una proposta di revisione  dei  criteri  per  la
definizione degli obiettivi finanziari dei  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche
conto delle esigenze di spesa previste dalla  richiamata  lettera  e)
del comma 489, sulla quale e' stata raggiunta l'intesa  nella  seduta
della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  localidel  19  febbraio
2015. La predetta intesa, con riferimento ai  soli  comuni  ricadenti
nel territorio delle predette regioni, e' stata recepita dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78.  Conseguentemente,
per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni  assumono  gli  obiettivi
del patto di stabilita' interno indicati, con riferimento  a  ciascun
comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge. Inoltre, il
medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un
importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione
di  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'  (FCDE).  Poiche'  l'importo  accantonato  da  parte  di
ciascun Comune al FCDE e' suscettibile di variazioni in corso d'anno,
i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi  ogni  qual
volta procedono alla variazione del predetto importo. 
    Il comma 2 del richiamato art. 1  del  decreto-legge  n.  78/2015
introduce, come gia' accennato,  un  ulteriore  elemento  di  novita'
nella metodologia di determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita'    interno    dei    predetti     comuni     rappresentato
dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di
euro, per sostenere spese per eventi calamitosi,  per  interventi  di
messa in sicurezza degli edifici scolastici  e  del  territorio,  ivi
incluse  quelle  connesse  alla   bonifica   dei   siti   contaminati
dall'amianto, per l'esercizio della funzione di  ente  capofila,  per
sentenze passate in giudicato a seguito  di  contenziosi  connessi  a
cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. 
    Conseguentemente, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata  al
citato decreto-legge, non trovano applicazione il terzo ed il  quarto
periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevedono la possibilita' di modificare le percentuali  da  applicare
per il  computo  dei  saldi  obiettivo  degli  enti  locali  definite
dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del  2011,  rispettivamente
per  l'anno  2015,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite   con
specifico  monitoraggio  relative  al  valore  degli   accantonamenti
effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla  base  del  valore
degli  accantonamenti  al  Fondo  crediti  di   dubbia   esigibilita'
nell'anno precedente. 
    Per i comuni non interessati dalla citata intesa del 19  febbraio
2015, ove non diversamente previsto, restano ferme  le  modalita'  di
calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute nel
citato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i  predetti
enti, il saldo finanziario di riferimento  per  ciascuno  degli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 e' ottenuto moltiplicando la  spesa  corrente
media  impegnata  nel  periodo  2010-2012,  cosi'  come  desunta  dai
certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni
anno del quadriennio dal comma 2, lettere b)  e  c),  del  richiamato
art. 31 della legge di stabilita' 2012. 
    Le province e le citta' metropolitane, in assenza di una proposta
alternativa da parte dell'UPI per la rideterminazione degli obiettivi
del patto di stabilita' interno 2015-2018, applicano  la  metodologia
di calcolo dell'obiettivo  programmatico  individuata  dall'art.  31,
commi 2, 3 e 4, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita' 2012), come da ultimo modificato e integrato  dalla  legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
2. Definizione del saldo finanziario 
    Ai  fini   della   determinazione   dello   specifico   obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011
individua, quale parametro di riferimento  del  patto  di  stabilita'
interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese  finali,  al
netto delle  riscossioni  e  concessioni  di  crediti,  calcolato  in
termini di competenza mista, assumendo, cioe', per la parte corrente,
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli
incassi e i pagamenti. 
    Tra le operazioni finali non  sono  da  considerare  l'avanzo  (o
disavanzo) di amministrazione  e  il  fondo  (o  deficit)  di  cassa.
Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini
del patto di stabilita'  interno  in  quanto,  in  base  alle  regole
europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che
si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati  ai
fini dell'indebitamento netto  delle  Amministrazioni  pubbliche,  al
contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. 
    Come gia'  anticipato  nel  precedente  paragrafo,  la  legge  di
stabilita' 2015 (2)  - novellando il  citato  comma  3  dell'art.  31
della legge di stabilita' 2012 - e' intervenuta  sulle  modalita'  di
calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno stabilendo che, a  decorrere
dall'anno 2015, ai  fini  della  determinazione  del  predetto  saldo
finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti
di dubbia esigibilita' di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. 
    A tal proposito, si segnala che il comma 509  dell'art.  1  della
legge di stabilita'  2015  ha  introdotto  una  maggiore  gradualita'
nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento  al
predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio  di  applicazione,
la quota dell'importo dell'accantonamento da  stanziare  in  bilancio
deve essere  pari  almeno  al  36%  dell'importo  dell'accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' allegato  al  bilancio  di  previsione.  Tale  quota  e'
incrementata al 55% per gli enti locali che  hanno  partecipato  alla
fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili  di
cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.  Nel
2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovra'
essere  pari,  per   tutti   gli   enti   locali,   almeno   al   55%
dell'accantonamento, nel 2017 pari  almeno  al  70%;  nel  2018  pari
almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento  al  Fondo  e'
effettuato per l'intero importo. 
3. Metodologia di calcolo degli  obiettivi  sulla  base  delle  nuove
regole 
    Come gia' anticipato, per gli anni 2015-2018, gli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno dei comuni ricadenti nel territorio delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e  Sardegna  sono
stati definiti con il  comma  1  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.
78/2015, di  recepimento  del  contenuto  dell'intesa  sancita  nella
seduta della Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015, ed indicati  nella  tabella  1  allegata  al  medesimo
decreto-legge.  Pertanto,  la  «Fase  1»  (determinazione  del  saldo
obiettivo «provvisorio» come percentuale data della spesa  media,  ai
sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011)  e  la
«Fase 2» (determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione
dei trasferimenti), presenti nei prospetti degli anni precedenti sono
sostituite dalla nuova  «Fase  1»  relativa  alla  definizione  degli
obiettivi dei comuni sulla base della predetta intesa al netto  degli
accantonamenti, effettuati in ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia  esigibilita'  e  dalla  nuova  «Fase  2»  relativa
all'attribuzione di spazi finanziari, nei limiti di  100  milioni  di
euro, ai sensi del comma 2 e seguenti del citato art. 1 . 
    Pertanto, sia per i comuni  che  per  le  province  e  le  citta'
metropolitane, la procedura per la determinazione dei saldi obiettivi
per il periodo 2015-2018 e' costituita da 4 fasi di seguito  elencate
e schematizzate rispettivamente nell'Allegato OB/15/C e nell'Allegato
OB/15/PCm. 
    Giova precisare che per i restanti comuni non  interessati  dalla
citata intesa del 19 febbraio 2015 si applica la  medesima  procedura
descritta con riferimento alle fasi 1 e 2  delle  province  e  citta'
metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate  nella
tabella sottostante: 
      
 
   ===============================================================
   |                 | Anno 2015 | Anno 2016 |  Anni 2017-2018   |
   +=================+===========+===========+===================+
   |Art. 31, comma 2,|           |           |                   |
   |lett. b) e c), L.|           |           |                   |
   |183/2011         |   8,60%   |   9,15%   |       9,15%       |
   +-----------------+-----------+-----------+-------------------+
 
3.1 Fase 1 - Province  e  Citta'  metropolitane:  determinazione  del
saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media 
    Il comma 2, lettera a), dell'art. 31 della legge  183  del  2012,
come modificato dalla lettera b) del  comma  489  dell'art.  1  della
legge di stabilita' 2015, prevede che, per il periodo  2015-2018,  le
province e le citta metropolitane soggette  al  patto  di  stabilita'
interno applicano  alla  media  degli  impegni  della  propria  spesa
corrente registrata nel triennio 2010-2012, cosi'  come  desunta  dai
certificati  di  conto  consuntivo,  le  percentuali  schematicamente
riportate nella tabella sottostante: 
      
                              Art. 31, comma 2, lett. a), L. 183/2011 
 
=====================================================================
|                         | Anno 2015  | Anno 2016 | Anni 2017-2018 |
+=========================+============+===========+================+
|Province e Citta'        |            |           |                |
|metropolitane            |   17,20%   |  18,03%   |     18,03%     |
+-------------------------+------------+-----------+----------------+
 
    Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a),  (b)
e (c) dell'Allegato OB/15/PCm, e' inserito l'importo degli impegni di
spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2010,  2011  e
2012. 
    Sulla   base   degli   impegni   annuali   di   spesa    corrente
l'applicazione,  automaticamente,  determinera'  i  saldi   obiettivi
provvisori  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016,  2017  e   2018,
effettuando il calcolo  del  valore  medio  della  spesa  corrente  e
applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. 
    Si evidenzia che ai fini della determinazione dell'obiettivo  per
l'anno  2015  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia
considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna
esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali  indicate  sono  tali  da
garantire il concorso alla manovra dei predetti enti per  il  periodo
2015-2018 nella misura quantificata dalle  disposizioni  vigenti,  al
fine di salvaguardare i saldi  obiettivo  di  finanza  pubblica,  non
possono  essere  prese  in  considerazione  richieste  di   rettifica
amministrativa di eventuali errori  di  contabilizzazione  effettuati
nei documenti di bilancio di anni passati  (2010,  2011  e  2012)  e,
quindi, anche  nei  relativi  certificati  di  conto  consuntivo  che
abbiano effetti sul calcolo del saldo  obiettivo.  E',  altresi',  da
escludere  la  possibilita'  di  modificare  i  dati  riportati   nei
certificati di bilancio gia' presentati che devono  restare  conformi
ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
3.2 Fase 2 - Province  e  Citta'  metropolitane:  determinazione  del
saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti 
    Il valore annuale del saldo,  determinato  secondo  la  procedura
descritta nella Fase 1 - Province e Citta' metropolitane, e' ridotto,
per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla  riduzione  dei
trasferimenti  erariali  disposta  dal  comma  2  dell'art.  14   del
decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011). 
    Per le province, il predetto importo e' quantificato, a decorrere
dall'anno 2012, in 500 milioni di euro. Si specifica,  inoltre,  che,
con esplicito riferimento alle province e alle citta'  metropolitane,
la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse
erariali operata con il citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n.
78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con  altri  interventi
legislativi. Per le province, le riduzioni dei trasferimenti previste
a decorrere dal 2012 sono state definite con il decreto del  Ministro
dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 2012. 
    Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione
dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura  web
ed e' visualizzato nelle celle (q), (r), (s) e (t). 
3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione  del  saldo  obiettivo  al  netto
dell'accantonamento al Fondo crediti  dubbia  esigibilita'  (comma  1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015) 
    Gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni  di  cui
alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 78/2015, riportati  nelle
celle  (a),  (b),  (c)  e  (d),  sono  ridotti  di  un  importo  pari
all'accantonamento, stanziato in  ciascun  anno  di  riferimento,  al
Fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui all'art. 167 del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal  fine,  i  predetti  comuni
inseriscono  nelle  celle  (e),  (f),  (g)  e  (h)  i  valori   degli
accantonamenti annuali stanziati nel  predetto  Fondo  (Missione  20,
Programma 02, titolo I  spese  correnti,  previsioni  di  competenza,
dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di cui alla  lettera  a),
del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 118 del 2011). 
    Poiche' lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al
Fondo crediti di dubbia esigibilita' e' suscettibile di variazioni in
corso d'esercizio,  e'  necessario  che  gli  enti,  soprattutto  con
riguardo all'accantonamento relativo  all'esercizio  2015,  procedano
all'aggiornamento del relativo valore presente nel  Mod.  OB/15/C  in
corrispondenza delle variazioni  effettuate  a  valere  sul  predetto
importo. 
    Il calcolo dell'obiettivo, al netto  dell'accantonamento  annuale
al Fondo crediti dubbia esigibilita', e'  effettuato  automaticamente
dalla procedura web ed e' visualizzato nelle celle (i),  (j),  (k)  e
(l). Il nuovo obiettivo  programmatico  potrebbe,  per  alcuni  enti,
risultare negativo. 
3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi
100 milioni di  euro  (comma  2  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.
78/2015) 
    Il valore annuale del saldo,  determinato  secondo  la  procedura
descritta nella Fase 1-Comuni, e' ridotto per effetto degli ulteriori
spazi finanziari assegnati ai Comuni  per  sostenere  spese  connesse
alle  fattispecie  di  seguito  elencate  e  nei  limiti  complessivi
indicati: 
      a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato
e risulti vigente alla data di  pubblicazione  del  decreto-legge  n.
78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e per interventi di  messa  in  sicurezza  del
territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10
milioni di euro; 
      b) spese per interventi di messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro; 
      c) spese per esercizio della  funzione  di  ente  capofila:  30
milioni di euro; 
      d) oneri  per  sentenze  passate  in  giudicato  a  seguito  di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale,  di
procedure di esproprio: 20 milioni di euro. 
    Il  riparto  degli  spazi  finanziari  per  ciascuna  fattispecie
avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni,
mediante il sistema web della Ragioneria dello stato entro il termine
perentorio  di  10  giorni  dall'entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 78/2015 e con priorita' per le spese  connesse  alla
bonifica dei siti contaminati dall'amianto ed una riserva  specifica,
nell'anno 2015, per  spese  finanziate  con  entrate  conseguenti  ad
accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle
bonifiche dei siti contaminati  dall'amianto.  Con  riferimento  alle
spese per interventi di messa in sicurezza degli  edifici  scolastici
di  cui  alla  summenzionata  lettera  b),  la  richiesta  di   spazi
finanziari e' effettuata entro il predetto  termine  perentorio  alla
Presidenza de Consiglio dei ministri - Struttura di Missione  per  il
coordinamento  e  l'impulso  nell'attuazione  degli   interventi   di
riqualificazione dell'edilizia scolastica. 
    Con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente
capofila di cui alla lettera c), la  richiesta  di  spazi  finanziari
puo' essere effettuata entro  il  termine  perentorio  di  60  giorni
dall'entrata  in  vigore  del   citato   decreto-legge   n.   78/2015
esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione
dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'art. 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183. 
    Gli spazi finanziari attribuiti ai singoli enti  sono  pubblicati
sul sito web della Ragioneria generale dello Stato. 
    La    rideterminazione    dell'obiettivo     2015     conseguente
all'attribuzione  dei  predetti  spazi   finanziari   e'   effettuato
automaticamente dalla procedura web ed e'  visualizzato  nella  cella
(n). 
3.5   Fase   3   -   Comuni,   Province   e   Citta'   metropolitane:
rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarieta') 
    L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni
previste dalle norme afferenti ai  Patti  di  solidarieta'  fra  enti
territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto  regionale
verticale  ordinario  e  orizzontale,   nonche'   patto   orizzontale
nazionale). 
    Come gia' anticipato, la legge di stabilita' 2015,  nell'adeguare
i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale  e  orizzontale
(disciplinati dai commi da 138 a  142  dell'art.  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220) al  nuovo  sistema  di  vincoli  imposti  alle
regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio  di
bilancio, ha unificato  le  due  forme  di  flessibilita'  del  patto
regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui  gli
spazi finanziari acquisiti  da  una  parte  degli  enti  locali  sono
compensati contestualmente dalla regione o dagli  altri  enti  locali
della stessa regione. Inoltre,  al  fine  di  consentire  il  massimo
utilizzo delle capacita' finanziarie  degli  enti,  la  procedura  e'
stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente,
entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni  anno  (commi  da
479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015). 
    In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'art. 1
della legge di stabilita' 2015, a decorrere dal  2015  le  regioni  -
escluse la regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio
territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un  aumento
dei pagamenti in conto capitale, purche' sia  garantito  il  rispetto
dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo'
avvenire secondo due modalita': 
      attraverso un  contestuale  aumento,  di  pari  importo,  degli
obiettivi  di  saldo  dei   restanti   enti   locali   (flessibilita'
orizzontale); 
      attraverso   un   contestuale   aumento,   di   pari   importo,
dell'obiettivo di saldo della regione  tra  entrate  finali  e  spese
finali in termini di  cassa  (flessibilita'  verticale).  La  Regione
siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta  operano
la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso  in  termini
di competenza eurocompatibile di cui all'art.  1,  comma  454,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,   fermo   restando   l'obiettivo
complessivo a livello regionale. 
    Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel
biennio  successivo,  una  modifica  migliorativa  del   loro   saldo
obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari  agli  spazi  finanziari  acquisiti.  La  somma
algebrica  dei  maggiori  spazi  finanziari  concessi  e   attribuiti
nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero. 
    Con  le  predette  procedure  previste  per  il  patto  regionale
verticale, e' altresi' operata la riduzione degli obiettivi del patto
di stabilita' interno 2015, prevista dal decreto-legge n. 78/2015  in
favore dei comuni  e  delle  province  della  regione  Emilia-Romagna
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (3) , delle somme derivanti
da rimborsi assicurativi incassati dai predetti  enti  per  danni  su
edifici pubblici provocati dal sisma del 2012  sui  propri  immobili,
che  concorrono  al  finanziamento  di  interventi   di   ripristino,
ricostruzione  e  miglioramento  sismico,  gia'  inseriti  nei  piani
attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione,  nel  limite
di 20  milioni  di  euro.  Ai  fini  dell'attuazione  della  predetta
disposizione, la Regione Emilia Romagna, nel  ridurre  gli  obiettivi
dei predetti enti, nel limite di 20 milioni  di  euro,  non  peggiora
contestualmenteil proprio obiettivo. 
    Per l'anno 2015 e' stata, inoltre, confermata l'applicazione  del
cosiddetto patto verticale incentivato in base al  quale  le  regioni
che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita'
finalizzata alla riduzione del debito. Il meccanismo mira a  favorire
la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione
Siciliana, della regione Sardegna  e  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia, di spazi finanziari agli enti locali  ricadenti  nel  proprio
territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i  pagamenti
di parte capitale, dando priorita' ai pagamenti di debiti commerciali
di  parte  capitale,  ovvero  i  debiti  derivanti   da   transazioni
commerciali,  esigibili  alla  data  del  31  dicembre  2014.   Giova
precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  come  sostituito  dall'art.  1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192,
di recepimento della  direttiva  UE  2011/7/UE  relativa  alla  lotta
contro i ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  le
transazioni commerciali sono definite come : «i  contratti,  comunque
denominati,   tra   imprese   ovvero   tra   imprese   e    pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva  o  prevalente,  la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento  di
un prezzo» (4) . Non rientrano, pertanto, fra i debiti commerciali le
indennita' di esproprio o le restituzioni di trasferimenti  ad  altre
pubbliche amministrazioni. 
    Gli enti locali  che  intendono  ricorrere  all'applicazione  del
patto regionale verticale incentivato comunicano,  entro  il  termine
perentorio del 15 aprile 2015 e, successivamente,  del  15  settembre
2015,  alle  regioni  e  all'ANCI,  all'UPI  l'entita'  degli   spazi
finanziari di cui necessitano  nel  corso  dell'anno  per  effettuare
pagamenti di parte capitale dando priorita' ai debiti commerciali  di
parte capitale maturati alla predetta data del 31 dicembre  2014.  In
caso di istanze inferiori  alla  prevista  riserva  del  25%  per  le
province e le citta' metropolitane e del 75% per i comuni, le regioni
possono attribuire le risorse residue agli enti  locali  prescindendo
dai predetti limiti. 
    Al fine di dare attuazione al  patto  verticale  incentivato,  le
predette  regioni  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  entro  il  termine  perentorio  del  30  aprile  e  del  30
settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione
stessa, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la  verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
    Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote  cedute
ai vari enti a valere sul patto  verticale  incentivato,  valorizzate
per le province e le citta' metropolitane nella cella  (u)  e  per  i
comuni nella cella (o), non e' piu' modificabile dopo il 30 settembre
2015. 
    Resta,  infine,  vigente  per  i  comuni  il   cosiddetto   patto
orizzontale nazionale di cui all'art. 4-ter del decreto-legge  n.  16
del 2012 che prevede che i comuni possano cedere  o  acquisire  spazi
finanziari in base  al  differenziale  che  prevedono  di  conseguire
rispetto all'obiettivo del patto  di  stabilita'  interno  assegnato,
fermo  restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato  per   il
comparto comunale, al fine di consentire lo  smaltimento  di  residui
passivi di parte capitale. 
    Piu' precisamente, i comuni che nel 2015 prevedono di  conseguire
un differenziale positivo, o  negativo,  rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno  possono  comunicare,  entro  il  termine
perentorio del 15 giugno 2015, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello   Stato,
mediante il sistema web appositamente  predisposto,  l'entita'  degli
spazi finanziari che sono disposti a cedere, o  di  cui  necessitano,
per  effettuare  pagamenti  di  residui  passivi  di  parte  capitale
nell'esercizio in corso. 
    Qualora l'entita' delle richieste  pervenute  superi  l'ammontare
degli  spazi  finanziari  resi  disponibili   dai   comuni   cedenti,
l'attribuzione  degli  spazi  finanziari  e'  effettuata  in   misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. 
    Qualora  l'entita'   degli   spazi   finanziari   ceduti   superi
l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo  degli  spazi  ceduti  e'
ridotto in misura proporzionale. 
    Il comune che  cede  spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo
riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli  spazi
ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei
due anni  successivi,  il  proprio  obiettivo  di  pari  importo.  La
variazione  dell'obiettivo  in  ciascun  dei  due  anni  del  biennio
successivo  e'  commisurata  alla  meta'  del  valore  dello   spazio
acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per
difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). 
    Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al
patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sara' aggiunto l'eventuale
recupero  conseguente  alla   partecipazione   dell'ente   al   patto
orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge n. 35 del 2013  ha  sospeso  l'applicazione  del  patto
orizzontale nazionale per l'anno 2013. 
    La Ragioneria Generale dello Stato,  entro  il  10  luglio  2015,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei  comuni  interessati  dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al
biennio  successivo.   La   variazione   dell'obiettivo   conseguente
all'applicazione  del   meccanismo   di   compensazione   orizzontale
nazionale trova evidenza nella fase 3 [celle  (t),  (u)  e  (v)]  del
modello di calcolo degli obiettivi programmatici dei comuni OB/15/C. 
    L'applicazione    calcolera'    automaticamente     il     valore
dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati
sulla base dei dati  comunicati  da  ciascuna  regione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato,  e  sulla
base  delle  comunicazioni  di  questo  Ministero,   per   il   patto
orizzontale nazionale. 
    Di seguito una tabella che riporta la tempistica prevista  per  i
patti di solidarieta'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: riduzione degli
obiettivi annuali 
    Anche per il 2015 continua ad  operare  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010,  come  da  ultimo
sostituita dall'art. 1, comma 500, della legge  di  stabilita'  2015,
che disciplina il sistema di premialita'  previsto  in  favore  degli
enti locali assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera  a)  del
comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (5)  e che
risultano rispettosi dei tempi  di  pagamento  previsti  dal  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  in  applicazione  del  comma  3
dell'art. 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. A tal fine, gli  enti
locali certificano il  rispetto  dei  tempi  dei  pagamenti  mediante
valorizzazione  di  apposita  casella   nel   modello   relativo   al
monitoraggio del patto di stabilita' interno MONIT/15 («Risp TP»). 
    Tale premialita' consiste nel beneficio di  una  riduzione  degli
obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata  agli  effetti
finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul  fondo
di solidarieta' comunale e sul fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
nonche' sui trasferimenti  erariali  destinati  alle  province  della
Regione siciliana e della Sardegna,  applicate  nei  confronti  degli
enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto  l'obiettivo
del patto di stabilita' interno. 
    In particolare, il citato comma 500 dell'art. 1  della  legge  di
stabilita' 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n.
220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
distribuzione della premialita'. 
    La riduzione dell'obiettivo trova  riscontro  nella  Fase  4  del
prospetto degli  obiettivi  programmatici,  in  un'apposita  voce  di
variazione del saldo obiettivo (valorizzata  per  le  province  nella
cella (ac) e per i comuni  nella  cella  (z)  che  sara'  valorizzata
automaticamente nel sistema applicativo web  quando  sara'  definita,
con il citato decreto, la riduzione per ciascun ente  interessato  di
cui al novellato comma 122. 
    Inoltre, al fine  di  sterilizzare  gli  effetti  negativi  sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma  associata,  il
comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato
dal comma 491 dell'art. 1 della legge  di  stabilita'  2015,  dispone
un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono,  in
quanto capofila, funzioni e servizi in  forma  associata  nonche'  il
corrispondente aumento  degli  obiettivi  dei  comuni  associati  non
capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'art.
2 della legge di  stabilita'  2015  e',  infatti,  intervenuto  sulla
procedura di rimodulazione dell'obiettivo  di  cui  al  citato  comma
6-bis  prevedendo,  a  tal  fine,  il  requisito  del  raggiungimento
dell'accordo tra gli enti in  gestione  associata  ed  il  rispettivo
capofila. 
    In particolare, e' previsto che entro il  30  aprile  di  ciascun
anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della   Ragioneria   Generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente comma determinati  sulla  base  del
citato  accordo  formulato  a  seguito  delle  istanze  prodotte  dai
predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2015,  la
predetta  comunicazione  dell'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani avviene entro il 15 luglio 2015, sulla  base  delle  istanze
trasmesse dagli  enti  interessati  non  oltre  il  30  giugno  2015,
relative alle  sole  rimodulazioni  degli  obiettivi  in  ragione  di
contributi o trasferimenti  concessi  da  soggetti  terzi  e  gestiti
direttamente  dal  comune  capofila,  esclusa  la  quota  da   questo
eventualmente trasferita ai propri comuni associati. (6) 
    Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 4 del  prospetto
degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti,  con  un'apposita  voce  di  variazione  del  saldo
obiettivo  che  sara'   valorizzata   automaticamente   dal   sistema
applicativo web sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
    Per le Province e le  citta'  metropolitane,  i  saldi  obiettivi
definitivi, determinati sulla base  delle  4  fasi  sopra  descritte,
trovano evidenza nelle celle (ad), con riferimento all'anno  2015,  e
(ae), (af) e (ag)  con  riferimento  agli  anni  2016,  2017  e  2018
dell'Allegato OB/15/PCm. 
    Per i Comuni, i saldi  obiettivi  definitivi,  determinati  sulla
base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ab),
con riferimento all'anno 2015, e (ac), (ad) e  (ae)  con  riferimento
agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/C. 
4. Comunicazione dell'obiettivo 
    Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto  di  stabilita'  interno
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni  concernenti
gli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno  per  il
triennio 2015-2018 mediante il sistema web appositamente previsto per
il      patto      di      stabilita'      interno      nel      sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 
    Per acquisire il modello dell'individuazione  dell'obiettivo  e',
pertanto, necessario  accedere  all'applicazione  web  del  patto  di
stabilita' interno e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla
sinistra della maschera principale dell'applicativo, la  funzione  di
«Acquisizione/Variazione  modello»   relativa   alla   individuazione
dell'obiettivo 2015 che prospettera'  il  modello  di  individuazione
dell'obiettivo dell'ente con  i  dati  determinanti  l'obiettivo  per
l'anno 2015 e per il triennio 2016-2018. I comuni, dopo aver inserito
i  dati  relativi  agli  accantonamenti  al  Fondo   crediti   dubbia
esigibilita' (evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della  Fase
1 del Mod. OB/15/C) possono visualizzare il  saldo  obiettivo  finale
rideterminato tramite  l'apposito  tasto  «Ricalcola  i  campi».  Per
procedere, infine, alla trasmissione del modello occorre  selezionare
l'apposito tasto «Salva» presente nella pagina di acquisizione. 
    La mancata trasmissione via  web  degli  obiettivi  programmatici
entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta  Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di  stabilita'  interno  ai  sensi
dell'ultimo periodo del richiamato comma 19. 
    I comuni soggetti al patto di stabilita' interno sono tenuti, nel
corso  dell'anno,  ad  aggiornare  il   prospetto   degli   obiettivi
programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al
Fondo crediti dubbia esigibilita' evidenziato nelle celle  (e),  (f),
(g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C. 
    Terminato l'anno di riferimento, non e' piu'  consentito  variare
le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno  2015,
quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono  essere  apportate,
esclusivamente tramite il sistema  web,  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro,  che,  terminato  l'anno  di
riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere comunicato. 
    Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria Generale  dello  Stato  provvede  all'aggiornamento  degli
allegati al citato decreto in caso  di  nuove  disposizioni  volte  a
prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la
determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
5. Enti di nuova istituzione 
    Il  comma  23  dell'art.  31  della  legge  di  stabilita'   2012
stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere  dall'anno  2011
sono soggetti alla disciplina del patto  di  stabilita'  interno  dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione.  Pertanto,  se
l'ente e' stato istituito nel 2012, sara' soggetto  alle  regole  del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2015. 
    Ai fini della determinazione dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono, come base  di  riferimento,  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti  negli  anni
2009 e 2010 adottano come base di riferimento  su  cui  applicare  le
regole per la determinazione  degli  obiettivi,  rispettivamente,  le
risultanze medie del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011. 
    Il comma 498, lettera a), dell'art. 1 della legge  di  stabilita'
2015, nel modificare il richiamato comma 23 dell'art. 31 della  legge
n. 183 del 2011, ha  precisato  che  le  citta'  metropolitane  e  le
province oggetto di riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, non sono  considerati  enti  di  nuova  istituzione.  Il
richiamato  comma  23  si  applica,  invece,   alle   amministrazioni
provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di  nuova
istituzione. 
    La lettera b) del citato comma 498 dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2015 prevede, per i comuni istituiti a seguito di  fusione
a decorrere  dal  2011,  l'assoggettamento  al  patto  di  stabilita'
interno dal quinto anno successivo a quello della  loro  istituzione.
Tali enti assumono quale base di calcolo per la determinazione  degli
obiettivi   programmatici   le   risultanze   dell'ultimo    triennio
disponibile. 
6. Unioni di comuni 
    A seguito dell'abrogazione operata  dal  comma  104  dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014, e' venuto meno l'assoggettamento al patto
di stabilita' interno delle unioni di comuni  previsto  dal  comma  3
dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. 
7. Elenco prospetti allegati 
    Nei prospetti  di  seguito  allegati  sono  evidenziate,  per  il
periodo 2015-2018, le modalita' di calcolo per la determinazione  del
concorso alla manovra, rispettivamente, per le province e  le  citta'
metropolitane  (All.  OB/15/PCm)  e  per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti (All. OB/15/C). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Istituito dall'art. 167 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
    n. 267 (Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
    locali), come sostituito dall'art.  74,  comma  1,  n.  16),  del
    decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la  disciplina  per
    l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
    degli enti territoriali, come integrato dal  decreto  legislativo
    correttivo 10 agosto 2014, n. 126. 

(2) Comma 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

(3) Individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
    giugno 2012, n. 74 e dall'art. 67-septies  del  decreto-legge  22
    giugno 2012, n. 83. 

(4) L'art. 24, comma 1, della legge  30  ottobre  2014,  n.  161,  ha
    inoltre chiarito che: «L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
    legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1,
    comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012,  n.
    192, si interpreta nel senso che le transazioni  commerciali  ivi
    considerate comprendono anche i contratti previsti  dall'art.  3,
    comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163» (Codice dei Contratti pubblici). 

(5) Il comma 122 della legge n. 220 del 2010 e' applicabile agli enti
    locali delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni
    Sicilia e Sardegna. 

(6) In applicazione del comma  6-ter  dell'art.  31  della  legge  12
    novembre 2011, n. 183, inserito  dal  comma  6  dell'art.  1  del
    decreto-legge n. 78/2015.