Art. 4 
 
 
Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale  del  pesce
                                spada 
 
  1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di
cui al precedente art. 3 e soggette ai vigenti  obblighi  europei  in
materia di  registrazione  e  comunicazione  delle  catture  e  delle
conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed  elettronico),
sono tenuti a registrare e comunicare  anche  quantitativi  di  pesce
spada inferiori ai 50 kg. 
  2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di
cui al precedente art. 3, che,  in  virtu'  delle  vigenti  normative
nazionali ed europee, sono esentate  dagli  obblighi  in  materia  di
controllo satellitare dei pescherecci,  nonche'  di  registrazione  e
comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti  operazioni  di
sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato
4, per ogni uscita in mare e  per  qualsiasi  quantitativo  di  pesce
spada. I suddetti modelli compilati dovranno essere  consegnati  alla
Autorita' marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del
mese successivo a quello cui si riferiscono. 
  3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di
cui al precedente art.  3,  cosi'  come  previsto  al  punto  15  del
sopracitato Piano d'Azione, debbono notificare  preventivamente  alla
Autorita' marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo  del
pesce spada. 
  4. I pescherecci che non sono stati  autorizzati  e  non  risultano
inseriti  nell'elenco  di  cui  al  precedente  art.  3  non  possono
catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare
quantitativi di pesce spada superiori al 5  %  delle  catture  totali
presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. 
  5. E' fatto divieto di pescare, anche in via  accidentale,  nonche'
detenere a bordo, trasbordare ovvero  sbarcare,  esemplari  di  pesce
spada nei seguenti periodi dell'anno: 
    a) dall'1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso); 
    b) dal'1° al 31 marzo (inclusi). 
  6. Durante i periodi di divieto di cui al precedente  comma  5,  e'
consentita la sola commercializzazione di esemplari  e/o  partite  di
pesce spada, in qualunque stato  di  presentazione,  di  cui  ne  sia
debitamente  comprovata  la  provenienza  da  zona  FAO  diversa  dal
Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura
sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto. 
  7.   La   taglia   minima   di   cattura,   sbarco,   trasbordo   e
commercializzazione  e'  stabilita  dall'art.  87  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (figura 1,  in
allegato 5). Fatto salvo  quanto  stabilito  nel  paragrafo  7  della
Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza  di  esemplari  di  pesce
spada non muniti di rostro (spada),  la  taglia  minima  deve  essere
accertata in ossequio al paragrafo 8 della  medesima  Raccomandazione
(figura 2, in allegato 5). 
  8. L'utilizzo del sistema "palangaro" - con riguardo  alle  licenze
di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del  26  gennaio
2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26  luglio
1995 -, ovvero dell'attrezzo  "palangaro  derivante  (LLD)",  per  la
pesca  del  pesce  spada,  e'  soggetto  alle  seguenti   limitazioni
d'esercizio: 
    a) numero massimo di ami utilizzabili 2.800; 
    b) altezza minima dell'amo 7 cm; 
    c) lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.