Art. 2 Arresto temporaneo obbligatorio 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 43 giorni consecutivi dal 26 luglio al 6 settembre del corrente anno; 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca e' disposta per 43 giorni consecutivi dal 16 agosto al 27 settembre del corrente anno; 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 30 giorni consecutivi dal 19 settembre al 18 ottobre del corrente anno. 4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale. 5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorita' marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima. 7. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni. 8. Le unita' da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonche' di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondita' superiori ai 300 mt di profondita', possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. 9. In considerazione della singolare specificita' dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere e le unita' di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentate dagli obblighi di cui al comma 8 le unita' che effettuano la pesca del gambero di profondita' in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti. 10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.