Art. 2 
 
 
                   Arresto temporaneo obbligatorio 
 
  1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini  e'
disposta l'interruzione temporanea obbligatoria  delle  attivita'  di
pesca per 43 giorni consecutivi dal 26  luglio  al  6  settembre  del
corrente anno; 
  2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte  nei  compartimenti  marittimi  da  Pesaro  a  Bari
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca e' disposta per  43
giorni consecutivi dal 16 agosto al 27 settembre del corrente anno; 
  3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi  a  Imperia
e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di
pesca per 30 giorni consecutivi dal 19 settembre al  18  ottobre  del
corrente anno. 
  4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del  presente  decreto,
iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna  e  della
regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria  della  pesca
ha durata di almeno  trenta  giorni  consecutivi,  nel  rispetto  dei
periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e'
disposta con provvedimento regionale. 
  5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti  commi,
devono essere  depositati  presso  l'Autorita'  marittima  nella  cui
giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura  dell'armatore,  i
documenti di  bordo  dell'unita'  soggetta  all'interruzione  e,  per
quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 
  6. Effettuata la consegna dei documenti  di  bordo,  l'unita'  puo'
essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'   di   operazioni
tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza,  previo  sbarco
delle attrezzature da  pesca  ovvero  apposizione  dei  sigilli  agli
attrezzi da pesca, ad opera  dell'Autorita'  marittima  e  preventiva
autorizzazione di quest'ultima. 
  7. L'autorizzazione al trasferimento e'  rilasciata  per  il  tempo
strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite
le operazioni. 
  8. Le unita' da pesca  che  effettuano  la  pesca  dei  gamberi  di
profondita' (Gambero rosa mediterraneo  -  Parapenaeus  longirostris;
Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha  foliacea;  Gambero  viola
mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve  essere  effettuata  da
unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o  superiore  muniti
di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del  pescato  nonche'
di  specifico  sistema  a  strascico  idoneo  al  raggiungimento   di
profondita' superiori ai 300 mt di  profondita',  possono  effettuare
l'interruzione  delle  attivita'  di  pesca  di  cui  al   precedente
articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione,  in
maniera cumulativa al termine  del  periodo  di  pesca  del  gambero,
dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di
iscrizione   dell'unita'   stessa   entro   due   giorni   precedenti
l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  9.  In  considerazione  della  singolare   specificita'   dell'Alto
Tirreno, caratterizzato da  elevate  batimetriche  a  breve  distanza
dalla costa, ove la pesca dei gamberi e' da sempre svolta in  battute
giornaliere  e  le  unita'  di   conseguenza   non   necessitano   di
attrezzature frigorifere  di  congelamento,  ne'  di  abilitazioni  a
categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata,  sono  esentate
dagli obblighi di cui al comma 8 le unita' che  effettuano  la  pesca
del gambero di profondita' in Liguria, iscritte nei Compartimenti  di
Genova,  Imperia,  La  Spezia,  Savona,   ovvero   che   fanno   base
logistico-operativa   nei   porti   di   giurisdizione    di    detti
Compartimenti. 
  10. Durante il periodo di pesca del gambero  di  profondita',  sono
ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale  catture  potranno
essere commercializzate solo se effettuate con strumenti  autorizzati
e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso,  il  gambero
di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in  termini  di
peso, sull'intero pescato sbarcato.