Art. 6 Fossa di Pomo 1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 26 luglio 2016, nell'area marittima individuata nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando il divieto di pesca con il sistema a strascico effettuata con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti gemelle a divergenti: a) il transito, effettuato dalle suddette unita' da pesca, deve avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore ai 7 nodi. E' comunque sempre vietato il transito alle suddette unita' da pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante; b) le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca oltre allo strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono esercitare l'attivita' di pesca previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima.