Art. 6 
 
 
                            Fossa di Pomo 
 
  1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 26 luglio 2016,  nell'area
marittima individuata nell'allegato  1  al  presente  decreto,  fermo
restando il divieto di pesca con il sistema  a  strascico  effettuata
con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti  gemelle
a divergenti: 
    a) il transito, effettuato dalle suddette unita' da  pesca,  deve
avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore ai 7
nodi. E' comunque sempre vietato il transito alle suddette unita'  da
pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante; 
    b) le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi  di  pesca
oltre  allo  strascico  comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
nonche'  quelle  autorizzate  al  pesca-turismo  possono   esercitare
l'attivita'  di  pesca  previo  sbarco  delle  attrezzature  per   lo
strascico ovvero apposizione  dei  sigilli  da  parte  dell'Autorita'
marittima.