Art. 7 Disposizioni finali 1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. 2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti e' vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. 3. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura puo' autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2015 Il sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali Castiglione