Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le  Regioni  sono  autorizzate,  laddove  sussistano  specifiche
esigenze  biologiche  nelle  marinerie  di  propria   competenza,   a
deliberare ulteriori  periodi  di  arresto  temporaneo  obbligatorio,
precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti  all'art.  2  del
presente  decreto,  per  i  pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti,  sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti. 
  2. Nei periodi supplementari  di  arresto  temporaneo  obbligatorio
definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,
l'attivita' di pesca con reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti e'  vietata  anche  ai  pescherecci
provenienti da altri compartimenti  abilitati  ai  sistemi  di  pesca
interessati. 
  3. In deroga alle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  la
Direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  puo'
autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a  scopi
scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 luglio 2015 
 
                                          Il sottosegretario di Stato 
                                            delle politiche agricole  
                                             alimentari e forestali   
                                                  Castiglione