Art. 2 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e  sito-specifiche  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e  delle  specie  di
cui  all'allegato  B  del  medesimo  decreto  del  Presidente   della
Repubblica presenti  nei  siti,  nonche'  le  misure  necessarie  per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e
la perturbazione delle specie per cui le zone sono  designate,  nella
misura  in  cui  tale  perturbazione   potrebbe   avere   conseguenze
significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  relative  alla
ZSC di cui al precedente articolo sono: 
  a) quelle individuate nella delibera di giunta regionale n. 896 del
19 luglio 2013, gia' operative; 
  b) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n. 1467  del  22
novembre 2013, gia' operative; 
  c) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n.  1039  del  7
agosto 2014, gia' operative; 
  2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC  o  per
le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali  protette  di
rilievo  regionale,  integrano  le  misure  di  salvaguardia   e   le
previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione  e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. 
  3. Le misure di conservazione di cui alle  deliberazioni  regionali
richiamate  al  comma  1  ed  eventuali   successive   modifiche   ed
integrazioni  sono  pubblicate,  a  seguito   dell'approvazione   del
presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri  piani
di sviluppo  e  specifiche  misure  regolamentari,  amministrative  o
contrattuali. Entro  il  medesimo  termine  la  regione  provvede  ad
assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e  la  Banca
dati Natura 2000. 
  5. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono adottate dalla  regione  Liguria  e  comunicate
entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  6. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.