Art. 6 Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione 1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione e' redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le seguenti informazioni minime: a) dati anagrafici della persona; b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione; c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione. 2. Al termine del servizio di individuazione e validazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonche' alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» e' facoltativo e avviene su richiesta della persona. 3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Certificato» con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonche' alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze certificate. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonche' adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purche' negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.