Art. 2 Bando per la procedura di accesso 1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna universita', una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che: a. indica il numero dei posti disponibili; b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni; c. definisce le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei; d. definisce le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.