Art. 2 
 
                  Bando per la procedura di accesso 
 
  1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui  all'art.  1,
comma 1, ciascuna universita', una volta completate le procedure  per
l'attivazione del corso e in base  alla  programmazione  definita  ai
sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.  249
emana il relativo bando, che: 
    a. indica il numero dei posti disponibili; 
    b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di  tutte
le fasi del procedimento e indica i criteri e  le  procedure  per  la
nomina  delle  commissioni  giudicatrici  e  dei   responsabili   del
procedimento ai sensi della  legge  n.  241  del  1990  e  successive
modificazioni; 
    c. definisce  le  modalita'  relative  agli  adempimenti  per  il
riconoscimento  dell'identita'  dei  candidati,  gli  obblighi  degli
stessi nel  corso  dello  svolgimento  della  prova  ed,  infine,  le
modalita' in ordine  all'esercizio  della  vigilanza  sui  candidati,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8  del  decreto
del Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  ove  non
diversamente disposto dagli atenei; 
    d. definisce le modalita' di svolgimento  della  procedura  sulla
base di quanto previsto dal presente decreto.