Art. 3 
 
          Studenti con disabilita' o con disturbi specifici 
                          di apprendimento 
 
  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche  esigenze  degli  studenti  con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni,  e  degli   studenti   con   disturbi   specifici   di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.