L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15-bis; Visto il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'art. 4 che impone agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e l'art. 15, comma 3, che attribuisce all'IVASS il compito di fissare termini e modalita' con cui gli intermediari comunicano all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi al 14 aprile 2015, data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata trasmettendo all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una comunicazione riportante nell'oggetto il numero di iscrizione nel Registro e il codice fiscale, secondo lo schema di cui all'allegato 1. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori destinatari, non riporta informazioni nel campo di testo ne' contiene allegati. 3. L'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalita' di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura automatizzata. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione di cui al comma 1 non si considera validamente trasmesso all'Istituto.