Art. 10 
 
          Individuazione delle prestazioni indispensabili. 
 
  1.   Durante   l'attuazione   dello   sciopero   verra'   garantita
l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della  proclamazione
dello sciopero, ha  pianificato  per  il  trasporto  delle  categorie
merceologiche di seguito indicate: 
  carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla  rete  di
pubblico approvvigionamento; 
  animali vivi; 
  latte fresco ed  altri  prodotti  alimentari  di  prima  necessita'
deperibili; 
  farmaci aventi rilevanza curativa; 
  merci pericolose. 
  2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui  al  comma
precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca
i  soggetti  proclamanti  per  una  riunione,  da  tenersi  entro   i
successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la  parte  datoriale
comunica e fornisce prova alle Organizzazioni  sindacali  proclamanti
delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in
sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita
l'utilizzazione  della  meta'   per   l'effettuazione   di   servizi,
preventivamente  pianificati  dall'Azienda,  destinati  al  trasporto
esclusivo delle  categorie  merceologiche  annoverate  nel  comma  1.
L'individuazione delle tracce  orarie  da  utilizzare  deve  avvenire
d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la  scelta  e'  rimessa
alla decisione della parte datoriale. 
  3. Allo scopo di non alterare  il  delicato  contemperamento  degli
interessi realizzato con le regole di  cui  al  comma  2,  l'Azienda,
ricevuta la proclamazione di sciopero, non potra' richiedere all'ente
gestore della rete la variazione (quanto all'orario,  alla  merce  da
trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce  ad  essa  assegnate
per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.