Art. 10 Individuazione delle prestazioni indispensabili. 1. Durante l'attuazione dello sciopero verra' garantita l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della proclamazione dello sciopero, ha pianificato per il trasporto delle categorie merceologiche di seguito indicate: carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico approvvigionamento; animali vivi; latte fresco ed altri prodotti alimentari di prima necessita' deperibili; farmaci aventi rilevanza curativa; merci pericolose. 2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui al comma precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca i soggetti proclamanti per una riunione, da tenersi entro i successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la parte datoriale comunica e fornisce prova alle Organizzazioni sindacali proclamanti delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita l'utilizzazione della meta' per l'effettuazione di servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda, destinati al trasporto esclusivo delle categorie merceologiche annoverate nel comma 1. L'individuazione delle tracce orarie da utilizzare deve avvenire d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta e' rimessa alla decisione della parte datoriale. 3. Allo scopo di non alterare il delicato contemperamento degli interessi realizzato con le regole di cui al comma 2, l'Azienda, ricevuta la proclamazione di sciopero, non potra' richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce ad essa assegnate per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.