Art. 11 Contingenti di personale per l'esecuzione delle prestazioni indispensabili. 1. I contingenti nominativi di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese, tenuto conto delle proprie peculiarita' e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. 2. La consistenza dei contingenti di cui al comma precedente deve essere quella strettamente necessaria all'effettuazione dei servizi minimi di cui all'art. 10, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente. 3. In ogni caso, i contingenti di personale non possono riguardare quote di personale superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.