Art. 11 
 
Contingenti  di  personale   per   l'esecuzione   delle   prestazioni
                           indispensabili. 
 
  1.  I  contingenti  nominativi  di  personale  da  impiegare  nelle
prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese,
tenuto conto delle proprie peculiarita' e sentite  le  Organizzazioni
sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. 
  2. La consistenza dei contingenti di cui al comma  precedente  deve
essere quella strettamente necessaria all'effettuazione  dei  servizi
minimi di cui all'art. 10, nel pieno  rispetto  delle  condizioni  di
sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente. 
  3. In ogni caso, i contingenti di personale non possono  riguardare
quote di personale superiori mediamente ad  un  terzo  del  personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.