Art. 13 Astensioni collettive dal lavoro straordinario 1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e da qualsiasi altra prestazione supplementare sono vincolate al rispetto delle regole dettate dalla presente regolamentazione. 2. La durata di tali azioni di sciopero non potra' eccedere i 10 giorni consecutivi. 3 La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario. Dispone la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attivita' Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonche' alle Associazioni datoriali Asstra, Confetra, Fercargo; Dispone, altresi', la notifica della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale e alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, la trasmissione alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria del trasporto merci su rotaia e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione di garanzia. Roma, 13 luglio 2015 Il Presidente: Alesse