Art. 13 
 
           Astensioni collettive dal lavoro straordinario 
 
  1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e da qualsiasi
altra prestazione supplementare  sono  vincolate  al  rispetto  delle
regole dettate dalla presente regolamentazione. 
  2. La durata di tali azioni di sciopero non potra'  eccedere  i  10
giorni consecutivi. 
  3 La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e
di astensione dall'ordinaria  prestazione  di  lavoro  puo'  avvenire
soltanto  se  quest'ultima  e'  contenuta  nel  periodo   interessato
dall'astensione dal lavoro straordinario. 
 
  Dispone 
la notifica della presente delibera alle Segreterie  nazionali  delle
Organizzazioni sindacali  Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl
Attivita' Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonche' alle Associazioni
datoriali Asstra, Confetra, Fercargo; 
 
  Dispone, altresi', 
la notifica della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti,  la  Navigazione,  gli
Affari Generali e il Personale  e  alla  Direzione  Generale  per  il
Trasporto e  le  Infrastrutture  Ferroviarie,  la  trasmissione  alle
Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di  cui  all'art.  137
del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle Camere  e
al Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 1, lett.  n),  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, la pubblicazione  della  Regolamentazione  provvisoria
del trasporto  merci  su  rotaia  e  della  presente  delibera  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
dei predetti atti sul sito Internet della Commissione di garanzia. 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                                Il Presidente: Alesse