Art. 2 
 
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 
  A) Regole generali. 
  1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero  deve
esperire,  preventivamente,  delle  procedure  di  raffreddamento   e
conciliazione, articolate  diversamente  a  seconda  della  rilevanza
aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza. 
  2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente  articolo,
le parti si asterranno dal porre in essere azioni  unilaterali  e  le
aziende sospenderanno, per la medesima durata,  l'applicazione  degli
eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di  intenti
che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi
derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio. 
  3. L'attivazione delle procedure di cui al  presente  articolo,  la
partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei  relativi  verbali
non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle
Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime. 
  4. E' fatto obbligo alle parti di collaborare, in  buona  fede,  ai
fini dell'espletamento  delle  procedure.  L'omessa  convocazione  da
parte dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte
del  soggetto  sindacale  che  lo   abbia   richiesto,   nonche'   il
comportamento  assunto  dalle  parti  durante   l'esperimento   delle
procedure, potranno essere oggetto di valutazione della  Commissione,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
  5. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia  nazionale  che
aziendale/locale,  ai  fini  della  proclamazione  di  un'azione   di
sciopero, le procedure di raffreddamento e  di  conciliazione  devono
essere ripetute nel solo caso in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  90
giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure,  ovvero
dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto  concludersi.  Ai  fini
del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i
periodi di franchigia previsti dall'art. 8. 
  6. E' fatta salva  la  possibilita'  delle  parti  di  esperire  le
procedure di raffreddamento in sede amministrativa con  le  modalita'
disciplinate dall'art. 2, comma  2,  della  legge  146  del  1990,  e
successive modificazioni. 
  B) Regole procedurali. 
  1. Il soggetto collettivo che promuove  uno  stato  di  agitazione,
prima  della  proclamazione  di  sciopero,  deve  avanzare  richiesta
scritta di incontro all'Azienda, specificando  le  motivazioni  della
vertenza. In caso di controversia nazionale o relativa al rinnovo del
CCNL,  la  comunicazione  dello  stato  di  agitazione  deve   essere
indirizzata alle Aziende e alle Associazioni  nazionali  delle  parti
datoriali. 
  2.  Entro  5  giorni   dalla   richiesta,   l'Azienda   ovvero   le
Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della  controversia,
procedono alla formale convocazione di un incontro che deve  avvenire
entro e non oltre i successivi 5 giorni. 
  3. In caso di mancata  convocazione  del  soggetto  collettivo  nel
termine di 5  giorni  dalla  richiesta,  le  procedure  si  intendono
comunque esperite. 
  4. La procedure si intendono invece esaurite nel  caso  in  cui  le
parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di  5  giorni  dal
primo incontro di cui al comma 2. 
  5. Del  tentativo  di  conciliazione  viene  redatto  verbale  che,
sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. 
  6. In caso di esito  positivo  della  procedura,  il  verbale  deve
contenere  l'espressa  dichiarazione  di  revoca   dello   stato   di
agitazione. In caso di  esito  negativo,  nel  verbale  devono  esser
indicate le ragioni del mancato accordo.