Art. 3 
 
                              Preavviso 
 
  1. Ai fini della comunicazione all'utenza e  della  predisposizione
delle   misure   necessarie    all'erogazione    delle    prestazioni
indispensabili, la proclamazione di sciopero deve  essere  comunicata
per iscritto, se l'astensione ha rilievo  locale  o  aziendale,  alle
Aziende interessate, al Prefetto, alla  Commissione  di  garanzia  ed
all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali,  costituito  presso   il
Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,  con  un  preavviso
minimo di 10 giorni. 
  2. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la  relativa  comunicazione
deve essere data, nei termini e secondo le modalita' sopra  indicate,
alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla
Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui  conflitti  sindacali
costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
  3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi  di  astensioni
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o  di  protesta  per
gravi  eventi  lesivi  dell'incolumita'   e   della   sicurezza   dei
lavoratori.